Con la sentenza in commento (Corte cass., sez. I civ., 7 marzo 2013, n. 5713) la Corte di cassazione si è pronunciata in merito al c.d. conflitto negativo di competenza sancendo la facoltà per la parte, laddove il conflitto in questione sia reale e non solo virtuale e quindi laddove esso non sia stato sollevato dal giudice mediante regolamento d’ufficio, di impugnare il provvedimento che decide sulla competenza mediante regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c. A norma dell’art. 45 c.p.c. il giudice individuato come competente non può dichiarare la propria incompetenza, ma deve rimettere la questione davanti alla Suprema Corte richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza. L’art. 45 c.p.c. è stato ritenuto applicabile anche all’ipotesi di conflitto negativo reale per cui il giudice dinanzi al quale la causa venga nuovamente riassunta (sia esso il giudice a quo o un terzo giudice) in seguito ad una doppia declinatoria di competenza può chiedere il regolamento di competenza ex officio.

Regolamento di competenza d'ufficio: inerzia del giudice e iniziativa della parte

FERRARI, FRANCESCA
2014-01-01

Abstract

Con la sentenza in commento (Corte cass., sez. I civ., 7 marzo 2013, n. 5713) la Corte di cassazione si è pronunciata in merito al c.d. conflitto negativo di competenza sancendo la facoltà per la parte, laddove il conflitto in questione sia reale e non solo virtuale e quindi laddove esso non sia stato sollevato dal giudice mediante regolamento d’ufficio, di impugnare il provvedimento che decide sulla competenza mediante regolamento necessario di cui all’art. 42 c.p.c. A norma dell’art. 45 c.p.c. il giudice individuato come competente non può dichiarare la propria incompetenza, ma deve rimettere la questione davanti alla Suprema Corte richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza. L’art. 45 c.p.c. è stato ritenuto applicabile anche all’ipotesi di conflitto negativo reale per cui il giudice dinanzi al quale la causa venga nuovamente riassunta (sia esso il giudice a quo o un terzo giudice) in seguito ad una doppia declinatoria di competenza può chiedere il regolamento di competenza ex officio.
2014
Nota a sentenza
Ferrari, Francesca
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/2024465
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