Il lavoro analizza le norme italiane che tutelano un sentimento, quello di pietà per i defunti, bene che si distingue dal sentimento religioso per assumere un valore laico e universale. Vengono trattati gli specifici articoli che tutelano contro condotte materiali di manomissione del sepolcro così come contro atti che esprimono vilipendio dei luoghi di sepoltura, fattispecie che sono caratterizzate anche dall’idoneità a offendere il sentimento di rispetto che a tali luoghi si può associare e che si distinguono da mere violazioni amministrative e da casi di legittimità della condotta. Riflessioni analoghe si sviluppano nel reato che prevede atti che turbino non un luogo ma una cerimonia funebre. Rilievo viene poi dato alla configurazione del reato di vilipendio di cadavere, e all’individuazione dei limiti del concetto di cadavere rilevante per la norma italiana (problema che si solleva esemplificativamente in rapporto ai feti immaturi, come le norme approvate dalla giunta di Firenze nel marzo 2012 hanno appalesato). L’uso del cadavere a scopi didattici, scientifici ovvero a scopo di espianto terapeutico o per fini di lucro, viene considerato nel suo rapporto con le diverse fattispecie di reati in esame. La riforma del 2001 che ha inciso sull’art. 411 - reato di sottrazione di cadavere - viene analizzata per gli effetti di ridefinizione dell’ambito di applicazione e per i problemi che sembra porre non solo e non tanto per l’ipotesi di dispersione consentita e autorizzata delle ceneri, quanto per l’ipotesi di reato di minore gravità contenuta nel comma 4 (dispersione di ceneri non autorizzata o con modalità differenti da quelle indicate dal defunto).

Artt. 407-413 c.p.

RIPAMONTI, GILDA
2006-01-01

Abstract

Il lavoro analizza le norme italiane che tutelano un sentimento, quello di pietà per i defunti, bene che si distingue dal sentimento religioso per assumere un valore laico e universale. Vengono trattati gli specifici articoli che tutelano contro condotte materiali di manomissione del sepolcro così come contro atti che esprimono vilipendio dei luoghi di sepoltura, fattispecie che sono caratterizzate anche dall’idoneità a offendere il sentimento di rispetto che a tali luoghi si può associare e che si distinguono da mere violazioni amministrative e da casi di legittimità della condotta. Riflessioni analoghe si sviluppano nel reato che prevede atti che turbino non un luogo ma una cerimonia funebre. Rilievo viene poi dato alla configurazione del reato di vilipendio di cadavere, e all’individuazione dei limiti del concetto di cadavere rilevante per la norma italiana (problema che si solleva esemplificativamente in rapporto ai feti immaturi, come le norme approvate dalla giunta di Firenze nel marzo 2012 hanno appalesato). L’uso del cadavere a scopi didattici, scientifici ovvero a scopo di espianto terapeutico o per fini di lucro, viene considerato nel suo rapporto con le diverse fattispecie di reati in esame. La riforma del 2001 che ha inciso sull’art. 411 - reato di sottrazione di cadavere - viene analizzata per gli effetti di ridefinizione dell’ambito di applicazione e per i problemi che sembra porre non solo e non tanto per l’ipotesi di dispersione consentita e autorizzata delle ceneri, quanto per l’ipotesi di reato di minore gravità contenuta nel comma 4 (dispersione di ceneri non autorizzata o con modalità differenti da quelle indicate dal defunto).
2006
9788821721595
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