Nello Statuto albertino (artt. 68, 69, 70) non era affatto chiaro se il regime delle promozioni e dei trasferimenti dei magistrati doveva, come le nomine, dipendere dal Re e, in sua vece, dal ministro della giustizia, oppure rientrare nella riserva di legge cui veniva sottoposta l’organizzazione giudiziaria: nel Regno d’Italia l’ambiguità favorì una pesante ingerenza dell’esecutivo in materia. L’attenzione sarà posta, in particolare, sui trasferimenti imposti d’ufficio al personale giudicante: l’art. 199 della legge 6 dicembre 1865 sull’ordinamento giudiziario consentiva ai guardasigilli di ordinarli laddove ne riconoscessero l’esigenza “per l’utilità del servizio”. Il pieno arbitrio lasciato all’esecutivo in questa valutazione era inevitabilmente fonte di tensioni tra esso e la magistratura, ma per lungo tempo nessuna legge intervenne a disciplinarlo: le uniche iniziative – peraltro scarsamente efficaci – finalizzate a limitarlo provennero dall’esecutivo stesso soprattutto mediante la promozione di decreti regi, ma anche mediante l’emanazione di decreti ministeriali e circolari. La più significativa di tali iniziative fu l’istituzione, da parte di Tommaso Villa nel 1880, della Commissione consultiva per le nomine, promozioni e tramutamenti composta da alti magistrati, la quale, pur con vari rimaneggiamenti, fu mantenuta in vita fino alla creazione del Consiglio Superiore della magistratura.

Decreti e circolari come strumenti di controllo dell'esecutivo sui magistrati: il problema dei trasferimenti ordinati d'ufficio (1848-1908)

DANUSSO, CRISTINA
2011-01-01

Abstract

Nello Statuto albertino (artt. 68, 69, 70) non era affatto chiaro se il regime delle promozioni e dei trasferimenti dei magistrati doveva, come le nomine, dipendere dal Re e, in sua vece, dal ministro della giustizia, oppure rientrare nella riserva di legge cui veniva sottoposta l’organizzazione giudiziaria: nel Regno d’Italia l’ambiguità favorì una pesante ingerenza dell’esecutivo in materia. L’attenzione sarà posta, in particolare, sui trasferimenti imposti d’ufficio al personale giudicante: l’art. 199 della legge 6 dicembre 1865 sull’ordinamento giudiziario consentiva ai guardasigilli di ordinarli laddove ne riconoscessero l’esigenza “per l’utilità del servizio”. Il pieno arbitrio lasciato all’esecutivo in questa valutazione era inevitabilmente fonte di tensioni tra esso e la magistratura, ma per lungo tempo nessuna legge intervenne a disciplinarlo: le uniche iniziative – peraltro scarsamente efficaci – finalizzate a limitarlo provennero dall’esecutivo stesso soprattutto mediante la promozione di decreti regi, ma anche mediante l’emanazione di decreti ministeriali e circolari. La più significativa di tali iniziative fu l’istituzione, da parte di Tommaso Villa nel 1880, della Commissione consultiva per le nomine, promozioni e tramutamenti composta da alti magistrati, la quale, pur con vari rimaneggiamenti, fu mantenuta in vita fino alla creazione del Consiglio Superiore della magistratura.
2011
Eum Edizioni Università di Macerata
9788860562999
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