A differenza della Costituzione italiana – che all’art. 47 prevede espressamente che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e si propone altresì di favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprietà abitativa, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese – non esiste nel Grundgesetz alcuna disposizione che espressamente tuteli il risparmio. Tuttavia, dall’insieme della Legge fondamentale tedesca emergono principi che in varie maniere forniscono, attraverso l’impatto che esercitano sulla conformazione del sistema economico nel suo complesso e in alcuni suoi settori particolari, una rilevante, intensa protezione costituzionale al valore del risparmio dei privati: una protezione probabilmente superiore a quella degli altri maggiori ordinamenti occidentali.
La disciplina costituzionale del risparmio in Germania
MANGIONE, GABRIELLA
2011-01-01
Abstract
A differenza della Costituzione italiana – che all’art. 47 prevede espressamente che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e si propone altresì di favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprietà abitativa, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese – non esiste nel Grundgesetz alcuna disposizione che espressamente tuteli il risparmio. Tuttavia, dall’insieme della Legge fondamentale tedesca emergono principi che in varie maniere forniscono, attraverso l’impatto che esercitano sulla conformazione del sistema economico nel suo complesso e in alcuni suoi settori particolari, una rilevante, intensa protezione costituzionale al valore del risparmio dei privati: una protezione probabilmente superiore a quella degli altri maggiori ordinamenti occidentali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.