Il lavoro ha ad oggetto lo studio dei metodi di diritto internazionale privato, esaminati alla luce delle necessità di tutela del contraente debole. Il punto di partenza è dato dalla nota definizione dei quattro metodi di risoluzione dei conflitti di legge (la localizzazione, il rinvio all’ordinamento competente, l’applicazione generalizzata della lex fori e le norme materiali di conflitto), al fine di verificarne l’operatività a livello comunitario, nella materia prescelta. La classificazione viene integrata, attraverso l’esame di altri due sistemi tradizionalmente impiegati per la disciplina dei rapporti transnazionali, cioè l’unilateralismo e le norme materiali di diritto uniforme. Ciascun capitolo è dedicato all’esame di uno di questi metodi o modelli, sia nei suoi presupposti teorici, sia fornendo delle applicazioni concrete degli stessi. Quindi, si verifica di volta in volta se il diritto comunitario utilizza il metodo in esame, o se presenta degli elementi di originalità propri. Infine, se ne valuta l’idoneità ad assicurare le individuate esigenze di tutela del contraente debole. Il primo capitolo è dedicato all’analisi delle norme materiali. Pur non trattandosi di un metodo di conflitto, si deve tener conto dell’opera di uniformazione e di armonizzazione compiuta dal diritto comunitario, intervenuto in maniera consistente soprattutto nel settore dei contratti di consumo. Si vede che, pur essendo una mera normazione di diritto sostanziale, l’uniformazione e l’armonizzazione comunitaria comportano dei problemi sia quanto all’ambito applicativo, sia per quanto attiene all’imperatività della disciplina. Il secondo capitolo è dedicato all’unilateralismo: nonostante l’adozione ormai prevalente, negli ordinamenti giuridici continentali e di conseguenza nel diritto comunitario, di sistemi di conflitto improntati al bilateralismo, il metodo non è venuto del tutto meno e trova una sua concreta espressione nelle norme di applicazione necessaria. La loro rilevanza nel perseguimento di determinati risultati sostanziali evidenzia l’opportunità di approfondire alcuni aspetti dell’unilateralismo come sistema di soluzione dei conflitti di leggi e di verificare se esso possa costituire un metodo generale per la tutela della parte debole. Il terzo capitolo analizza il metodo classico di diritto internazionale privato, la localizzazione del rapporto, e due suoi successivi sviluppi, la closest and most real connection di matrice anglosassone e il principio di prossimità. Si tratta del metodo oggi ancora più utilizzato nell’ambito del conflitto di leggi, anche a livello comunitario, ma si dimostra che esso non è idoneo a garantire una sufficiente tutela al contraente debole. La teoria del rinvio all’ordinamento giuridico competente, cui è dedicato il quarto capitolo, consente la più ampia circolazione delle decisioni giudiziarie nello spazio, sia fornendo soluzioni peculiari al momento dell’individuazione della legge applicabile, sia consentendo l’automatico riconoscimento delle decisioni straniere. Nemmeno in tal caso, tuttavia, si offre alla parte debole una sufficiente tutela, dal momento che la rapida circolazione delle decisioni non necessariamente la favorisce. L’autonomia della volontà (cap. 5) è un criterio sempre più utilizzato a livello comunitario. Nella materia oggetto del lavoro, essa è condizionata a limiti formali e sostanziali per assicurarne la libera espressione da parte del contraente debole. L’analisi si rivolge sia alla verifica della necessità di consentire l’autonomia internazionalprivatistica alla parti, sia all’esame dell’appropriatezza delle limitazioni. Il metodo delle norme materiali di conflitto, esaminato al cap. 6, si pone obiettivi di carattere sostanziale. Pur sfruttando la localizzazione del rapporto, esso tende a privilegiare una delle parti, oppure una determinata soluzione della controversia. Il diritto comunitario lo rielabora in una formulazione originale rispetto all’elaborazione tradizionale. Pur ponendo l’utilizzazione di questo metodo delicati problemi di coordinamento, la preferenza va a quest’ultimo, che solo riesce a garantire le legittime aspettative della parte debole. Il carattere innovativo del lavoro si rinviene nel metodo di ricerca utilizzato. Infatti, non si tratta di una tradizionale elaborazione della normativa e della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, su un tema comunque da considerarsi classico, ma si basa sulla teoria dei metodi di diritto internazionale privato. Pertanto, il sistema normativo viene considerato al solo fine di individuare una concretizzazione del metodo in esame, per verificarne la funzionalità rispetto all’obiettivo proposto, la tutela della parte debole. Lo scopo del lavoro, lungi dall’essere ricostruttivo, è quello di individuare un metodo di tutela del contraente debole nei metodi di diritto internazionale privato. La preferenza è data alle norme di conflitto di carattere materiale, nel modello rielaborato proprio dal diritto comunitario.
Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario
MARINO, SILVIA
2010-01-01
Abstract
Il lavoro ha ad oggetto lo studio dei metodi di diritto internazionale privato, esaminati alla luce delle necessità di tutela del contraente debole. Il punto di partenza è dato dalla nota definizione dei quattro metodi di risoluzione dei conflitti di legge (la localizzazione, il rinvio all’ordinamento competente, l’applicazione generalizzata della lex fori e le norme materiali di conflitto), al fine di verificarne l’operatività a livello comunitario, nella materia prescelta. La classificazione viene integrata, attraverso l’esame di altri due sistemi tradizionalmente impiegati per la disciplina dei rapporti transnazionali, cioè l’unilateralismo e le norme materiali di diritto uniforme. Ciascun capitolo è dedicato all’esame di uno di questi metodi o modelli, sia nei suoi presupposti teorici, sia fornendo delle applicazioni concrete degli stessi. Quindi, si verifica di volta in volta se il diritto comunitario utilizza il metodo in esame, o se presenta degli elementi di originalità propri. Infine, se ne valuta l’idoneità ad assicurare le individuate esigenze di tutela del contraente debole. Il primo capitolo è dedicato all’analisi delle norme materiali. Pur non trattandosi di un metodo di conflitto, si deve tener conto dell’opera di uniformazione e di armonizzazione compiuta dal diritto comunitario, intervenuto in maniera consistente soprattutto nel settore dei contratti di consumo. Si vede che, pur essendo una mera normazione di diritto sostanziale, l’uniformazione e l’armonizzazione comunitaria comportano dei problemi sia quanto all’ambito applicativo, sia per quanto attiene all’imperatività della disciplina. Il secondo capitolo è dedicato all’unilateralismo: nonostante l’adozione ormai prevalente, negli ordinamenti giuridici continentali e di conseguenza nel diritto comunitario, di sistemi di conflitto improntati al bilateralismo, il metodo non è venuto del tutto meno e trova una sua concreta espressione nelle norme di applicazione necessaria. La loro rilevanza nel perseguimento di determinati risultati sostanziali evidenzia l’opportunità di approfondire alcuni aspetti dell’unilateralismo come sistema di soluzione dei conflitti di leggi e di verificare se esso possa costituire un metodo generale per la tutela della parte debole. Il terzo capitolo analizza il metodo classico di diritto internazionale privato, la localizzazione del rapporto, e due suoi successivi sviluppi, la closest and most real connection di matrice anglosassone e il principio di prossimità. Si tratta del metodo oggi ancora più utilizzato nell’ambito del conflitto di leggi, anche a livello comunitario, ma si dimostra che esso non è idoneo a garantire una sufficiente tutela al contraente debole. La teoria del rinvio all’ordinamento giuridico competente, cui è dedicato il quarto capitolo, consente la più ampia circolazione delle decisioni giudiziarie nello spazio, sia fornendo soluzioni peculiari al momento dell’individuazione della legge applicabile, sia consentendo l’automatico riconoscimento delle decisioni straniere. Nemmeno in tal caso, tuttavia, si offre alla parte debole una sufficiente tutela, dal momento che la rapida circolazione delle decisioni non necessariamente la favorisce. L’autonomia della volontà (cap. 5) è un criterio sempre più utilizzato a livello comunitario. Nella materia oggetto del lavoro, essa è condizionata a limiti formali e sostanziali per assicurarne la libera espressione da parte del contraente debole. L’analisi si rivolge sia alla verifica della necessità di consentire l’autonomia internazionalprivatistica alla parti, sia all’esame dell’appropriatezza delle limitazioni. Il metodo delle norme materiali di conflitto, esaminato al cap. 6, si pone obiettivi di carattere sostanziale. Pur sfruttando la localizzazione del rapporto, esso tende a privilegiare una delle parti, oppure una determinata soluzione della controversia. Il diritto comunitario lo rielabora in una formulazione originale rispetto all’elaborazione tradizionale. Pur ponendo l’utilizzazione di questo metodo delicati problemi di coordinamento, la preferenza va a quest’ultimo, che solo riesce a garantire le legittime aspettative della parte debole. Il carattere innovativo del lavoro si rinviene nel metodo di ricerca utilizzato. Infatti, non si tratta di una tradizionale elaborazione della normativa e della giurisprudenza, comunitaria e nazionale, su un tema comunque da considerarsi classico, ma si basa sulla teoria dei metodi di diritto internazionale privato. Pertanto, il sistema normativo viene considerato al solo fine di individuare una concretizzazione del metodo in esame, per verificarne la funzionalità rispetto all’obiettivo proposto, la tutela della parte debole. Lo scopo del lavoro, lungi dall’essere ricostruttivo, è quello di individuare un metodo di tutela del contraente debole nei metodi di diritto internazionale privato. La preferenza è data alle norme di conflitto di carattere materiale, nel modello rielaborato proprio dal diritto comunitario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.