Con l’introduzione della legge n. 183/2011, viene definitivamente riconosciuta ai professionisti intellettuali la possibilità di costituire società (di persone, di capitali e cooperative), per l’esercizio in comune dell’attività professionale. In base a tale disciplina, che tende a dissociare il momento della conclusione del contratto d’opera professionale da quello della sua materiale esecuzione, è la stessa società, che, assumendo l’incarico professionale, risponde (in via principale e talvolta esclusiva) delle relative obbligazioni, così agendo in veste di professionista (cd. “società professionista”). La stessa legge, non definendo con chiarezza ovvero demandando all’autonomia statutaria l’individuazione di aspetti essenziali della materia, offre ai professionisti la possibilità di costituire diversi modelli di società (un modello “puro” ed un modello “ibrido”), cui corrisponde una diversa natura (imprenditoriale o meno) e a cui risultano applicabili differenti discipline. Attraverso la presente opera, ci si propone, innanzitutto, di identificare i tratti tipici della società tra professionisti in senso proprio, distinguendola da figure affini e, in secondo luogo, di individuare soluzioni atte a conciliare lo statuto delle professioni intellettuali cd. “protette” con il diritto societario (ove non vi provveda il legislatore), nonché con lo stesso diritto comunitario, che, affermando la libertà di prestazione dei servizi, considera ingiustificate le restrizioni che non siano basate su ragioni di necessità e proporzionalità. Alla luce di tali indicazioni e degli spunti di diritto comparato, ampio spazio viene quindi dedicato all’analisi di materie quali l’oggetto sociale (anche quando questi abbia carattere cd. multiprofessionale), le modalità di partecipazione dei soci professionisti e non professionisti, l’organizzazione interna della società, nonché nonché la responsabilità professionale di quest’ultima e dei suoi soci.
La "Società Professionista". Modelli di disciplina e considerazioni di sistema.
CODAZZI, ELISABETTA
2012-01-01
Abstract
Con l’introduzione della legge n. 183/2011, viene definitivamente riconosciuta ai professionisti intellettuali la possibilità di costituire società (di persone, di capitali e cooperative), per l’esercizio in comune dell’attività professionale. In base a tale disciplina, che tende a dissociare il momento della conclusione del contratto d’opera professionale da quello della sua materiale esecuzione, è la stessa società, che, assumendo l’incarico professionale, risponde (in via principale e talvolta esclusiva) delle relative obbligazioni, così agendo in veste di professionista (cd. “società professionista”). La stessa legge, non definendo con chiarezza ovvero demandando all’autonomia statutaria l’individuazione di aspetti essenziali della materia, offre ai professionisti la possibilità di costituire diversi modelli di società (un modello “puro” ed un modello “ibrido”), cui corrisponde una diversa natura (imprenditoriale o meno) e a cui risultano applicabili differenti discipline. Attraverso la presente opera, ci si propone, innanzitutto, di identificare i tratti tipici della società tra professionisti in senso proprio, distinguendola da figure affini e, in secondo luogo, di individuare soluzioni atte a conciliare lo statuto delle professioni intellettuali cd. “protette” con il diritto societario (ove non vi provveda il legislatore), nonché con lo stesso diritto comunitario, che, affermando la libertà di prestazione dei servizi, considera ingiustificate le restrizioni che non siano basate su ragioni di necessità e proporzionalità. Alla luce di tali indicazioni e degli spunti di diritto comparato, ampio spazio viene quindi dedicato all’analisi di materie quali l’oggetto sociale (anche quando questi abbia carattere cd. multiprofessionale), le modalità di partecipazione dei soci professionisti e non professionisti, l’organizzazione interna della società, nonché nonché la responsabilità professionale di quest’ultima e dei suoi soci.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.