Lo Statuto albertino demandava genericamente al Senato riunito in Alta Corte di giustizia i processi ai ministri posti in stato d’accusa dalla Camera dei deputati senza precisare per quali fattispecie. Parecchi progetti furono presentati per definire la responsabilità ministeriale, ma nessuno giunse a esiti concreti. Il problema della procedura che l’Alta Corte doveva seguire fu affrontato per la prima volta nel processo all’ammiraglio e senatore Persano per la sconfitta di Lissa: un’ordinanza della stessa Alta Corte stabilì alcuni principi fondamentali che fornirono poi le basi per i successivi regolamenti del 1870 e del 1900; le norme del processo penale ordinario mantennero una funzione sussidiaria in mancanza di specifiche disposizioni. Le molteplici questioni generate sia dalla peculiarità della giurisdizione che dalla delicatezza della valutazione di comportamenti dettati da motivazioni politiche furono oggetto di ampi dibattiti, condotti anche secondo prospettive comparatistiche, i quali offrirono un cospicuo contributo al progressivo miglioramento e all’integrazione della scarna normativa originaria, spingendosi talora a proporre la sostituzione della giurisdizione senatoria con quella di organi composti da alti magistrati e da corpi più o meno numerosi di giurati.
Il senato liberale e i reati ministeriali
DANUSSO, CRISTINA
2015-01-01
Abstract
Lo Statuto albertino demandava genericamente al Senato riunito in Alta Corte di giustizia i processi ai ministri posti in stato d’accusa dalla Camera dei deputati senza precisare per quali fattispecie. Parecchi progetti furono presentati per definire la responsabilità ministeriale, ma nessuno giunse a esiti concreti. Il problema della procedura che l’Alta Corte doveva seguire fu affrontato per la prima volta nel processo all’ammiraglio e senatore Persano per la sconfitta di Lissa: un’ordinanza della stessa Alta Corte stabilì alcuni principi fondamentali che fornirono poi le basi per i successivi regolamenti del 1870 e del 1900; le norme del processo penale ordinario mantennero una funzione sussidiaria in mancanza di specifiche disposizioni. Le molteplici questioni generate sia dalla peculiarità della giurisdizione che dalla delicatezza della valutazione di comportamenti dettati da motivazioni politiche furono oggetto di ampi dibattiti, condotti anche secondo prospettive comparatistiche, i quali offrirono un cospicuo contributo al progressivo miglioramento e all’integrazione della scarna normativa originaria, spingendosi talora a proporre la sostituzione della giurisdizione senatoria con quella di organi composti da alti magistrati e da corpi più o meno numerosi di giurati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.