Intrusa nella formulazione linguistica, inafferrabile nei contenuti, refrattaria a un inquadramento sistematico, la norma sull’oltre ogni ragionevole dubbio ha dimostrato, calata nella concreta prassi processuale, un’imprevedibile capacità di innervare il tessuto normativo del codice di procedura penale, insediandosi nei gangli del sistema probatorio penale. Il tema del ragionevole dubbio ha costituito una rara occasione di dialogo tra dottrina e giurisprudenza così come tra diritto sostanziale e processuale, che ha evidenziato la necessità di un abbandono delle consuetudini di “tunnel history” nello studio degli istituti processuali o sostanziali. Sul piano applicativo, la valorizzazione della formula del ragionevole dubbio ha potuto supportare argomentazioni tese a rendere effettivo l’impianto dialettico della motivazione, a ripensare le tecniche di costruzione e di interpretazione della fattispecie penale, nonchè a imprimere un’accelerazione alla trasformazione in fieri del giudizio di appello. Rasenta il paradosso la circostanza che un canone di logica debole - quale è il paradigma bard - abbia potuto assolvere la funzione di imprimere una più forte caratura epistemologica al modello falsificazionista dell’accertamento già positivamente previsto, nonché di colmare i contenuti impliciti dell’art. 27 comma 2 Cost. che è muto rispetto al quantum di prova necessario alla condanna. Il criterio del ragionevole dubbio, infatti, nel suo contenuto precettivo essenziale, da un lato, prevede il quantum di prova da raggiungere, dall’altro lato, indica un metodo che deve informare la logica del giudizio. L’anima etica e l’anima epistemologica della formula bard si fondono in un principio che prescrive l’adozione del dubbio quale metodo di accertamento dei fatti e l’assunzione dell’ipotesi dell’innocenza dell’imputato come punto di partenza del conoscere giudiziale. Del resto, il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio rimanda a un sistema di valori orientato all’attuazione di un modello liberalgarantista del processo penale. L’indagine sui contenuti e sulla genesi della formula bard approda quindi alle origini della civiltà giuridica occidentale, ovvero a quei principi primi di diritto lato sensu naturale in cui affondano le radici comuni il criterio del “ragionevole dubbio” e il canone dell’“in dubio pro reo” e che possono fornire materia viva per la costruzione di un nuovo umanesimo processuale.

Ragionevole dubbio e logica della decisione. Alle radici del giusnaturalismo processuale.

CATALANO, ELENA MARIA
2016-01-01

Abstract

Intrusa nella formulazione linguistica, inafferrabile nei contenuti, refrattaria a un inquadramento sistematico, la norma sull’oltre ogni ragionevole dubbio ha dimostrato, calata nella concreta prassi processuale, un’imprevedibile capacità di innervare il tessuto normativo del codice di procedura penale, insediandosi nei gangli del sistema probatorio penale. Il tema del ragionevole dubbio ha costituito una rara occasione di dialogo tra dottrina e giurisprudenza così come tra diritto sostanziale e processuale, che ha evidenziato la necessità di un abbandono delle consuetudini di “tunnel history” nello studio degli istituti processuali o sostanziali. Sul piano applicativo, la valorizzazione della formula del ragionevole dubbio ha potuto supportare argomentazioni tese a rendere effettivo l’impianto dialettico della motivazione, a ripensare le tecniche di costruzione e di interpretazione della fattispecie penale, nonchè a imprimere un’accelerazione alla trasformazione in fieri del giudizio di appello. Rasenta il paradosso la circostanza che un canone di logica debole - quale è il paradigma bard - abbia potuto assolvere la funzione di imprimere una più forte caratura epistemologica al modello falsificazionista dell’accertamento già positivamente previsto, nonché di colmare i contenuti impliciti dell’art. 27 comma 2 Cost. che è muto rispetto al quantum di prova necessario alla condanna. Il criterio del ragionevole dubbio, infatti, nel suo contenuto precettivo essenziale, da un lato, prevede il quantum di prova da raggiungere, dall’altro lato, indica un metodo che deve informare la logica del giudizio. L’anima etica e l’anima epistemologica della formula bard si fondono in un principio che prescrive l’adozione del dubbio quale metodo di accertamento dei fatti e l’assunzione dell’ipotesi dell’innocenza dell’imputato come punto di partenza del conoscere giudiziale. Del resto, il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio rimanda a un sistema di valori orientato all’attuazione di un modello liberalgarantista del processo penale. L’indagine sui contenuti e sulla genesi della formula bard approda quindi alle origini della civiltà giuridica occidentale, ovvero a quei principi primi di diritto lato sensu naturale in cui affondano le radici comuni il criterio del “ragionevole dubbio” e il canone dell’“in dubio pro reo” e che possono fornire materia viva per la costruzione di un nuovo umanesimo processuale.
2016
9788814214165
Catalano, ELENA MARIA
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