Il saggio commenta l'introduzione dell'art. 162-ter c.p. (Estinzione del reato per condotte riparatorie) ad opera della l. 27 giugno 2017, n. 103, da un punto di vista non solo normativo ma anche politico-criminale. L'istituto presenta profili di contiguità e di differenza rispetto all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace, avendo il legislatore attuato in proposito una "circolazione di modelli" interna al sistema penalistico con "adattamento" degli istituti coinvolti. In prospettiva, appunto, politico-criminale e sistematica merita attenzione il nesso tra l'art. 162-ter c.p. e la querela, nonché l'impatto che la nuova causa di estinzione determina sul rilievo del risarcimento del danno nel contesto delle risposte al reato. Pare inoltre meritevole di riflessione il ruolo - marginale - che l'art. 162-ter c.p. assegna alla vittima, soprattutto nella "variante" incentrata sull'offerta reale.
L’estinzione del reato per condotte riparatorie
Perini C.
2018-01-01
Abstract
Il saggio commenta l'introduzione dell'art. 162-ter c.p. (Estinzione del reato per condotte riparatorie) ad opera della l. 27 giugno 2017, n. 103, da un punto di vista non solo normativo ma anche politico-criminale. L'istituto presenta profili di contiguità e di differenza rispetto all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace, avendo il legislatore attuato in proposito una "circolazione di modelli" interna al sistema penalistico con "adattamento" degli istituti coinvolti. In prospettiva, appunto, politico-criminale e sistematica merita attenzione il nesso tra l'art. 162-ter c.p. e la querela, nonché l'impatto che la nuova causa di estinzione determina sul rilievo del risarcimento del danno nel contesto delle risposte al reato. Pare inoltre meritevole di riflessione il ruolo - marginale - che l'art. 162-ter c.p. assegna alla vittima, soprattutto nella "variante" incentrata sull'offerta reale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.