Il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. - anche quando non sussista un fatto-reato, né ricorre alcune delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita e alla felicità. [massima non ufficiale]. “Non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio”[massima non ufficiale]. Cass. civ., sez. VI, sent., 28 febbraio 2013 n. 5096

Danno da black out: la Cassazione esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale

M. Cenini
2014-01-01

Abstract

Il danno non patrimoniale, derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. - anche quando non sussista un fatto-reato, né ricorre alcune delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita e alla felicità. [massima non ufficiale]. “Non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio”[massima non ufficiale]. Cass. civ., sez. VI, sent., 28 febbraio 2013 n. 5096
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/2074912
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