Il contributo analizza la responsabilità penale del pubblico funzionario dopo le riforme dei reati contro la pubblica amministrazione operate con l. 190/2012 e la l. 3/2019. In particolare, si sofferma sulle problematiche connesse alla distinzione tra il delitto di "Concussione" (art. 317 c.p.) e il delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.) con riferimento tra l'altro all'abuso di poteri discrezionali da parte del pubblico agente; e esamina altresì il confine tra delitto di corruzione c.d. "propria" (art. 319 c.p.) e il delitto di "Corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) nell'ipotesi di "vendita" della discrezionalità tecnica da parte del funzionario. Il saggio evidenzia come, nonostante il pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale nella famosa "sentenza Maldera", la prevedibilità del rischio penale da parte del pubblico agente sia ancora problematica a detrimento delle garanzie fissate dall'art. 7 CEDU e ciò possa indurre atteggiamenti "difensivi" che compromettono l'efficienza del procedimento amministrativo.
Discrezionalità tecnica e prevedibilità del rischio penale del pubblico funzionario
C. Perini
2019-01-01
Abstract
Il contributo analizza la responsabilità penale del pubblico funzionario dopo le riforme dei reati contro la pubblica amministrazione operate con l. 190/2012 e la l. 3/2019. In particolare, si sofferma sulle problematiche connesse alla distinzione tra il delitto di "Concussione" (art. 317 c.p.) e il delitto di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.) con riferimento tra l'altro all'abuso di poteri discrezionali da parte del pubblico agente; e esamina altresì il confine tra delitto di corruzione c.d. "propria" (art. 319 c.p.) e il delitto di "Corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) nell'ipotesi di "vendita" della discrezionalità tecnica da parte del funzionario. Il saggio evidenzia come, nonostante il pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale nella famosa "sentenza Maldera", la prevedibilità del rischio penale da parte del pubblico agente sia ancora problematica a detrimento delle garanzie fissate dall'art. 7 CEDU e ciò possa indurre atteggiamenti "difensivi" che compromettono l'efficienza del procedimento amministrativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.