Da ormai diversi anni si discute, anche in Italia, dell’opportunità che una parte del patrimonio culturale mobile appartenente ad enti pubblici o a enti di diritto privato quali le fondazioni sia ceduto. L’esigenza di dismissione può sorgere in relazione a molteplici aspetti, dalle nuove acquisizioni della scienza storico-artistica, alla scoperta dell’illegittima provenienza dei beni e ad altre questioni di natura “etica”, alla presenza di copie doppie ma anche a ragioni di efficienza nella gestione dei patrimoni. La disciplina attuale tuttavia è ancora particolarmente rigida e sembra non tener conto di queste esigenze. È pertanto auspicabile un ripensamento, anche per rilanciare un antico istituto quale quello delle fondazioni di diritto privato.
Inalienabilità del bene culturale: il caso delle fondazioni
Cenini
2021-01-01
Abstract
Da ormai diversi anni si discute, anche in Italia, dell’opportunità che una parte del patrimonio culturale mobile appartenente ad enti pubblici o a enti di diritto privato quali le fondazioni sia ceduto. L’esigenza di dismissione può sorgere in relazione a molteplici aspetti, dalle nuove acquisizioni della scienza storico-artistica, alla scoperta dell’illegittima provenienza dei beni e ad altre questioni di natura “etica”, alla presenza di copie doppie ma anche a ragioni di efficienza nella gestione dei patrimoni. La disciplina attuale tuttavia è ancora particolarmente rigida e sembra non tener conto di queste esigenze. È pertanto auspicabile un ripensamento, anche per rilanciare un antico istituto quale quello delle fondazioni di diritto privato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.