Analisi della fattispecie scriminante dell'uso legittimo delle armi, che rappresenta la fonte normativa che pone un limite esterno al potere di coercizione, indicato in altre norme dell'ordinamento che si ripercorrono, ove esso si attualizzi in comportamenti descritti da norme incriminatrici. La causa di giustificazione è interpretata nella formulazione contenuta al primo comma come espressione del principio di imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, ed in tal senso si dà conto in particolare dell'elemento inespresso ma implicito della proprozione e si effettua ampia disamina che dimostra la sua applicabilità ai soli casi di resistenza attiva o di violenza, escludendo l'uso delle armi in ipotesi di resistenza passiva; viene esplorato il tema dell'accertamento dei requisiti della proporzione e della necessità (ex ante, ex post) e della rilevanza di un honest belief, espressione utilizzata dalla corte EDU in relazioni a vicende riconducibili all'articolo 2, c. 2 della CEDU. Si analizzano le diverse ipotesi di uso delle armi cui si richiama l'ultimo comma (contrabbando, passaggi di frontiera, immigrazione clandestina, evasioni, traduzioni, riunioni sediziose, servizi di sentinella) e i profili di frizione con i principi dell'ordinamento interno e sovranazionale. Il lavoro ripercorre diversi livelli normativi atti a fornire completa disamina del profilo dei soggetti legittimati (con approfondimenti su operatori dei servizi di sicurezza, polizia penitenziaria, missioni militari all'estero, nuclei militari che operano nel contrasto alla pirateria), e concludendo nel senso di escludere da essi i soggetti che appartengono alla polizia locale. I profili applicativi riguardano tutta la prassi che si è sviluppata sul tema, nella giurisprudenza italiana e in quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e affronta i profili di applicazione emersi nella vicenda giurisprudenziale relativa ai fatti del G8.
articolo 53 - Uso legittimo delle armi
Ripamonti Gilda
2021-01-01
Abstract
Analisi della fattispecie scriminante dell'uso legittimo delle armi, che rappresenta la fonte normativa che pone un limite esterno al potere di coercizione, indicato in altre norme dell'ordinamento che si ripercorrono, ove esso si attualizzi in comportamenti descritti da norme incriminatrici. La causa di giustificazione è interpretata nella formulazione contenuta al primo comma come espressione del principio di imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, ed in tal senso si dà conto in particolare dell'elemento inespresso ma implicito della proprozione e si effettua ampia disamina che dimostra la sua applicabilità ai soli casi di resistenza attiva o di violenza, escludendo l'uso delle armi in ipotesi di resistenza passiva; viene esplorato il tema dell'accertamento dei requisiti della proporzione e della necessità (ex ante, ex post) e della rilevanza di un honest belief, espressione utilizzata dalla corte EDU in relazioni a vicende riconducibili all'articolo 2, c. 2 della CEDU. Si analizzano le diverse ipotesi di uso delle armi cui si richiama l'ultimo comma (contrabbando, passaggi di frontiera, immigrazione clandestina, evasioni, traduzioni, riunioni sediziose, servizi di sentinella) e i profili di frizione con i principi dell'ordinamento interno e sovranazionale. Il lavoro ripercorre diversi livelli normativi atti a fornire completa disamina del profilo dei soggetti legittimati (con approfondimenti su operatori dei servizi di sicurezza, polizia penitenziaria, missioni militari all'estero, nuclei militari che operano nel contrasto alla pirateria), e concludendo nel senso di escludere da essi i soggetti che appartengono alla polizia locale. I profili applicativi riguardano tutta la prassi che si è sviluppata sul tema, nella giurisprudenza italiana e in quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e affronta i profili di applicazione emersi nella vicenda giurisprudenziale relativa ai fatti del G8.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.