Il lavoro considera il sistema delle fonti nella disciplina della giurisdizione in materia extracontrattuale e i criteri ispiratori del forum delicti di cui agli artt. 7 n. 2 reg. n. 1215/2012 e 5 n. 3 conv. di Lugano del 2007 che trovano fondamento nel principio cardine della prossimità tra la controversia e il giudice competente (cap. I). Per poter meglio comprendere le problematiche e gli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali relativi agli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 vengono esamiti la nozione di «illeciti civili dolosi o colposi», i diversi test di qualificazione invalsi nella giurisprudenza europea per stabilire quando sia applicabile la disciplina del forum contractus o, in via residuale, quella del forum delicti (cap. II, sez. I) e le tipologie di azioni esperibili dinanzi al foro extracontrattuale (cap. II, sez. II). Vengono inoltre analizzati l’interpretazione del locus delicti in base alla teoria dell’ubiquità sancita nel leading case Bier del 1976 e ai suoi corollari (cap. III), gli specifici criteri di giurisdizione elaborati dalla Corte di giustizia e dai giudici italiani quale specificazione della teoria ubiquitaria a seconda delle diverse tipologie di illeciti e gli eventuali profili di incompatibilità con gli anzidetti principi ispiratori della disciplina del foro extracontrattuale (cap. IV). Dopo aver ricollegato detti criteri ai metodi di coordinamento con gli altri ordinamenti riscontrabili nel reg. n. 864/2007 e nell’ordinamento giuridico americano in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, si è cercato di individuare la soluzione interpretativa degli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 che appare preferibile (cap. V). Viene infine approfondito il rapporto tra gli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3, da un lato, e le specifiche norme giurisdizionali previste in materia di trattamento illecito dei dati personali delle persone fisiche (art. 79, par. 2, reg. n. 2016/679), disegni/modelli comunitari (art. 82 reg. n. 6/2002), marchi dell’Unione europea (art. 125 reg. n. 2017/1001) e brevetti europei con o senza effetto unitario (artt. 31 accordo istitutivo di un tribunale unificato dei brevetti e 71 bis ss. reg. n. 1215/2012) (cap. VI).
La giurisdizione in materia extracontrattuale nello spazio giudiziario europeo
Monico Rebekka
2022-01-01
Abstract
Il lavoro considera il sistema delle fonti nella disciplina della giurisdizione in materia extracontrattuale e i criteri ispiratori del forum delicti di cui agli artt. 7 n. 2 reg. n. 1215/2012 e 5 n. 3 conv. di Lugano del 2007 che trovano fondamento nel principio cardine della prossimità tra la controversia e il giudice competente (cap. I). Per poter meglio comprendere le problematiche e gli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali relativi agli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 vengono esamiti la nozione di «illeciti civili dolosi o colposi», i diversi test di qualificazione invalsi nella giurisprudenza europea per stabilire quando sia applicabile la disciplina del forum contractus o, in via residuale, quella del forum delicti (cap. II, sez. I) e le tipologie di azioni esperibili dinanzi al foro extracontrattuale (cap. II, sez. II). Vengono inoltre analizzati l’interpretazione del locus delicti in base alla teoria dell’ubiquità sancita nel leading case Bier del 1976 e ai suoi corollari (cap. III), gli specifici criteri di giurisdizione elaborati dalla Corte di giustizia e dai giudici italiani quale specificazione della teoria ubiquitaria a seconda delle diverse tipologie di illeciti e gli eventuali profili di incompatibilità con gli anzidetti principi ispiratori della disciplina del foro extracontrattuale (cap. IV). Dopo aver ricollegato detti criteri ai metodi di coordinamento con gli altri ordinamenti riscontrabili nel reg. n. 864/2007 e nell’ordinamento giuridico americano in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, si è cercato di individuare la soluzione interpretativa degli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 che appare preferibile (cap. V). Viene infine approfondito il rapporto tra gli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3, da un lato, e le specifiche norme giurisdizionali previste in materia di trattamento illecito dei dati personali delle persone fisiche (art. 79, par. 2, reg. n. 2016/679), disegni/modelli comunitari (art. 82 reg. n. 6/2002), marchi dell’Unione europea (art. 125 reg. n. 2017/1001) e brevetti europei con o senza effetto unitario (artt. 31 accordo istitutivo di un tribunale unificato dei brevetti e 71 bis ss. reg. n. 1215/2012) (cap. VI).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.