Modernizzare il diritto delle successioni significa prendere consapevolezza del fatto che la successione mortis causa non è esclusivamente un fenomeno di successione nei rapporti giuridici patrimoniali. Il diritto ereditario, infatti, in una prospettiva funzionale, deve essere collocato all’interno dell’ordinamento costituzionale ed europeo e deve dialogare con le diverse discipline quali la proprietà, la famiglia, l’impresa, i diritti fondamentali della persona. Ciò significa in particolare evidenziare che il principio cardine in materia successoria è la libertà di testare (art. 2, cost.) e che la funzione sociale del diritto successorio (cfr. art. 42, commi 2 e 4, cost.) si declina in stretta correlazione con il principio di solidarietà. Quest’ultima, tuttavia, alla luce dei radicali mutamenti dei modelli familiari e della evoluzione dei rapporti sociali, deve essere anch’essa aggiornata e non può più essere declinata semplicemente come solidarietà all’interno del nucleo familiare ristretto. La successione del coniuge, in quanto legittimario, pone inoltre particolari interrogativi circa la tenuta di alcuni principi – a volte tramandati tralatiziamente - in materia successoria e circa la attualità di certe interpretazioni particolarmente protettive nei suoi confronti. D’altra parte, in ambito europeo si è affermato che le norme sulla successione necessaria non appartengono all’ordine pubblico internazionale e che altri diritti collegati alla persona sono irrinunciabili. La libertà testamentaria, dunque, sia in ambito nazionale che internazionale, riprende spazio e si può esplicare in una più articolata modulazione dei contenuti della scheda testamentaria, tra cui rientra anche la possibilità di costituire per testamento un usufrutto a favore del coniuge superstite; tale usufrutto, tuttavia, appare per certi versi diverso dall’ordinario usufrutto di cui agli artt. 978 s.s. c.c. Valorizzando dunque i margini lasciati all’autonomia privata e rileggendo anche il principio del numero chiuso dei diritti reali in un’ottica costituzionale e europea, può dunque prendere forma un “nuovo” usufrutto uxorio maggiormente rispondente ai principi della materia e agli interessi sottesi alle fattispecie concrete.
Usufrutto uxorio e successione necessaria
cenini
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2025-01-01
Abstract
Modernizzare il diritto delle successioni significa prendere consapevolezza del fatto che la successione mortis causa non è esclusivamente un fenomeno di successione nei rapporti giuridici patrimoniali. Il diritto ereditario, infatti, in una prospettiva funzionale, deve essere collocato all’interno dell’ordinamento costituzionale ed europeo e deve dialogare con le diverse discipline quali la proprietà, la famiglia, l’impresa, i diritti fondamentali della persona. Ciò significa in particolare evidenziare che il principio cardine in materia successoria è la libertà di testare (art. 2, cost.) e che la funzione sociale del diritto successorio (cfr. art. 42, commi 2 e 4, cost.) si declina in stretta correlazione con il principio di solidarietà. Quest’ultima, tuttavia, alla luce dei radicali mutamenti dei modelli familiari e della evoluzione dei rapporti sociali, deve essere anch’essa aggiornata e non può più essere declinata semplicemente come solidarietà all’interno del nucleo familiare ristretto. La successione del coniuge, in quanto legittimario, pone inoltre particolari interrogativi circa la tenuta di alcuni principi – a volte tramandati tralatiziamente - in materia successoria e circa la attualità di certe interpretazioni particolarmente protettive nei suoi confronti. D’altra parte, in ambito europeo si è affermato che le norme sulla successione necessaria non appartengono all’ordine pubblico internazionale e che altri diritti collegati alla persona sono irrinunciabili. La libertà testamentaria, dunque, sia in ambito nazionale che internazionale, riprende spazio e si può esplicare in una più articolata modulazione dei contenuti della scheda testamentaria, tra cui rientra anche la possibilità di costituire per testamento un usufrutto a favore del coniuge superstite; tale usufrutto, tuttavia, appare per certi versi diverso dall’ordinario usufrutto di cui agli artt. 978 s.s. c.c. Valorizzando dunque i margini lasciati all’autonomia privata e rileggendo anche il principio del numero chiuso dei diritti reali in un’ottica costituzionale e europea, può dunque prendere forma un “nuovo” usufrutto uxorio maggiormente rispondente ai principi della materia e agli interessi sottesi alle fattispecie concrete.File | Dimensione | Formato | |
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