La presente indagine esamina le disposizioni economiche del diritto islamico, con particolare attenzione alla loro compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano. La Shari’ah, fondata sul principio che ogni bene appartiene a Dio, configura l’economia come ambito etico-religioso, in cui il denaro assume funzione strumentale e non fine ultimo. In tale prospettiva si colloca il divieto del ribā (interesse), che incide profondamente sulla struttura delle operazioni bancarie, promuovendo equità contrattuale e solidarietà sociale. Tale impostazione genera tensioni normative per le comunità musulmane nei contesti occidentali, dove l’offerta bancaria convenzionale risulta spesso non conforme ai precetti religiosi. L’introduzione della finanza islamica nei Paesi di diaspora si configura pertanto come espressione della libertà religiosa e strumento di inclusione finanziaria. Lo studio si propone di dimostrare l’assenza di un’incompatibilità strutturale tra i modelli contrattuali Shari’ah compliant e i principi costituzionali italiani. A tal fine, si analizzano dapprima i fondamenti economici della Shari’ah e le relative interpretazioni dottrinali, per poi ricostruire l’evoluzione storica dell’intermediazione bancaria islamica, a partire dall’esperienza pionieristica di Mit Ghamr (Egitto, 1963) promossa da Al-Najjar. Segue un’analisi comparata dei principali modelli di banca islamica contemporanea e dei contratti conformi alla Shari’ah, con particolare attenzione alle forme partecipative (Mudāraba e Mushāraka) e non partecipative (Murābaḥa, Salam, Ijāra, Istisnāʿ). I risultati della ricerca sono infine impiegati per delineare un quadro di compatibilità normativa e individuare eventuali adeguamenti necessari per l’integrazione della contrattualistica islamica nel sistema giuridico italiano.

Norma religiosa e norma secolare. La regolamentazione Shari’ah compliant nei contesti giuridici a maggioranza non islamica e la compatibilità con l’ordinamento italiano.

Alessandro Cupri
2025-01-01

Abstract

La presente indagine esamina le disposizioni economiche del diritto islamico, con particolare attenzione alla loro compatibilità con l’ordinamento giuridico italiano. La Shari’ah, fondata sul principio che ogni bene appartiene a Dio, configura l’economia come ambito etico-religioso, in cui il denaro assume funzione strumentale e non fine ultimo. In tale prospettiva si colloca il divieto del ribā (interesse), che incide profondamente sulla struttura delle operazioni bancarie, promuovendo equità contrattuale e solidarietà sociale. Tale impostazione genera tensioni normative per le comunità musulmane nei contesti occidentali, dove l’offerta bancaria convenzionale risulta spesso non conforme ai precetti religiosi. L’introduzione della finanza islamica nei Paesi di diaspora si configura pertanto come espressione della libertà religiosa e strumento di inclusione finanziaria. Lo studio si propone di dimostrare l’assenza di un’incompatibilità strutturale tra i modelli contrattuali Shari’ah compliant e i principi costituzionali italiani. A tal fine, si analizzano dapprima i fondamenti economici della Shari’ah e le relative interpretazioni dottrinali, per poi ricostruire l’evoluzione storica dell’intermediazione bancaria islamica, a partire dall’esperienza pionieristica di Mit Ghamr (Egitto, 1963) promossa da Al-Najjar. Segue un’analisi comparata dei principali modelli di banca islamica contemporanea e dei contratti conformi alla Shari’ah, con particolare attenzione alle forme partecipative (Mudāraba e Mushāraka) e non partecipative (Murābaḥa, Salam, Ijāra, Istisnāʿ). I risultati della ricerca sono infine impiegati per delineare un quadro di compatibilità normativa e individuare eventuali adeguamenti necessari per l’integrazione della contrattualistica islamica nel sistema giuridico italiano.
2025
9791256005710
Cupri, Alessandro
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