La dinamica delle istituzioni che dal XII secolo esprimevano l’autogoverno delle città padane e toscane porta, a metà Trecento, a sviluppare ordinamenti giuridici compiuti e apparati per l’amministrazione della giustizia. Correlativamente una politica penale, ossia un sistema di valori e una dimensione istituzionale che coincide con l’ordinamento giuridico penale e la sua realizzazione, coerente alla costruzione di egemonie territoriali. Il sistema della giustizia penale, tra metà Trecento e metà Quattrocento, è quindi molto diverso dal periodo precedente e muta ulteriormente con la seconda metà del Quattrocento. In particolare, a metà Trecento è regola acquisire i pareri degli intellettuali giuristi in relazione al processo. Il parere si basa sulla considerazione degli atti processuali al fine di condizionare il giudizio ma allo stesso tempo, considera il processo da un punto di vista distaccato. Il parere, testo a sé stante e coerente, in quanto fonte ha attirato negli ultimi tre o quattro decenni l’attenzione della storiografia giuridica e non solo. Con la seconda metà del Quattrocento le decisioni precedenti delle corti di giustizia sostituiscono i pareri nelle funzioni di risolvere i nodi procedurali. I pareri legali criticano la politica penale delle autonomie italiane perchè esagera il ruolo coercitivo dei poteri pubblici, valorizza le procedure delineate dagli ordinamenti giuridici particolari a scapito dei discorsi di sapere, demolisce le garanzie processuali a tutela dell’accusato o inquisito, viste spesso come ostacoli al corso della giustizia, ha lo scopo di giungere comunque a un giudizio anche in assenza di prove. Le vittime concrete di questa politica penale sono gli accusati o inquisiti ma anche le persone offese, estranei alle reti di potere egemoni e privati delle tutele di cui dovrebbero legittimamente godere. Le vittime ideali sono i valori di legalità non come astrazioni ma come acquisizioni dei discorsi di sapere del diritto.
La politica penale delle autonomie italiane (1350-1450) nel percorso critico della giurisprudenza
Mario Conetti
2026-01-01
Abstract
La dinamica delle istituzioni che dal XII secolo esprimevano l’autogoverno delle città padane e toscane porta, a metà Trecento, a sviluppare ordinamenti giuridici compiuti e apparati per l’amministrazione della giustizia. Correlativamente una politica penale, ossia un sistema di valori e una dimensione istituzionale che coincide con l’ordinamento giuridico penale e la sua realizzazione, coerente alla costruzione di egemonie territoriali. Il sistema della giustizia penale, tra metà Trecento e metà Quattrocento, è quindi molto diverso dal periodo precedente e muta ulteriormente con la seconda metà del Quattrocento. In particolare, a metà Trecento è regola acquisire i pareri degli intellettuali giuristi in relazione al processo. Il parere si basa sulla considerazione degli atti processuali al fine di condizionare il giudizio ma allo stesso tempo, considera il processo da un punto di vista distaccato. Il parere, testo a sé stante e coerente, in quanto fonte ha attirato negli ultimi tre o quattro decenni l’attenzione della storiografia giuridica e non solo. Con la seconda metà del Quattrocento le decisioni precedenti delle corti di giustizia sostituiscono i pareri nelle funzioni di risolvere i nodi procedurali. I pareri legali criticano la politica penale delle autonomie italiane perchè esagera il ruolo coercitivo dei poteri pubblici, valorizza le procedure delineate dagli ordinamenti giuridici particolari a scapito dei discorsi di sapere, demolisce le garanzie processuali a tutela dell’accusato o inquisito, viste spesso come ostacoli al corso della giustizia, ha lo scopo di giungere comunque a un giudizio anche in assenza di prove. Le vittime concrete di questa politica penale sono gli accusati o inquisiti ma anche le persone offese, estranei alle reti di potere egemoni e privati delle tutele di cui dovrebbero legittimamente godere. Le vittime ideali sono i valori di legalità non come astrazioni ma come acquisizioni dei discorsi di sapere del diritto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



