Il contributo tenta di dare un'interpretazione volta a coordinare la disposizione penalistica (art. 2634, comma 3, c.c.) con quella civilistica (art. 2497, comma 1, c.c.), in materia di vantaggi compensativi nei gruppi. In secondo luogo, affronta la questione della applicabilità dell'art. 2634, comma 3, al di là dell'infedeltà patrimoniale e, in particolare, in caso di bancarotta fraudolenta.
Bancarotta fraudolenta e vantaggi compensativi: alcune riflessioni sul concetto di distrazione nei gruppi
CODAZZI, ELISABETTA
2008-01-01
Abstract
Il contributo tenta di dare un'interpretazione volta a coordinare la disposizione penalistica (art. 2634, comma 3, c.c.) con quella civilistica (art. 2497, comma 1, c.c.), in materia di vantaggi compensativi nei gruppi. In secondo luogo, affronta la questione della applicabilità dell'art. 2634, comma 3, al di là dell'infedeltà patrimoniale e, in particolare, in caso di bancarotta fraudolenta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.