Nella nota a sentenza si esamina una innovativa sentenza del Consiglio di Stato (esattamente la sentenza n.6843/2000, emanata della Sezione IV), nella quale si dà attuazione a precedenti pronunce della Corte di Giustizia U.E. e , conformemente ad esse, si afferma l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza per l’esecuzione, in via coattiva, delle decisioni su ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Si mette a confronto tale orientamento interpretativo con l’indirizzo tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza nazionale, tendente, al contrario, ad escludere, nella fattispecie, l’applicazione del rimedio ottemperativo, e si indicano le ragioni per le quali entrambe le posizioni surriferite non appaiono pienamente condivisibili. Dopo aver analizzato la disciplina positiva del ricorso straordinario e aver ricostruito i caratteri fondamentali dell’istituto, si conclude per l’ammissibilità della tutela esecutiva anche per le impugnazioni proposte davanti al Presidente della Repubblica, ancorchè una simile tutela non sia espressamente prevista dalla normativa in materia, ma si ritiene che i correlati poteri attuativi spettino, non già al giudice amministrativo, come asserito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6843/2000, ma allo stesso organo amministrativo che, nella sostanza, ha assunto la decisione non attuata, ovvero all’apparato ministeriale.
L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica attraverso il giudizio di ottemperanza: analisi del nuovo orientamento del Consiglio di Stato.
GAFFURI, FEDERICO
2001-01-01
Abstract
Nella nota a sentenza si esamina una innovativa sentenza del Consiglio di Stato (esattamente la sentenza n.6843/2000, emanata della Sezione IV), nella quale si dà attuazione a precedenti pronunce della Corte di Giustizia U.E. e , conformemente ad esse, si afferma l’esperibilità del giudizio d’ottemperanza per l’esecuzione, in via coattiva, delle decisioni su ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Si mette a confronto tale orientamento interpretativo con l’indirizzo tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza nazionale, tendente, al contrario, ad escludere, nella fattispecie, l’applicazione del rimedio ottemperativo, e si indicano le ragioni per le quali entrambe le posizioni surriferite non appaiono pienamente condivisibili. Dopo aver analizzato la disciplina positiva del ricorso straordinario e aver ricostruito i caratteri fondamentali dell’istituto, si conclude per l’ammissibilità della tutela esecutiva anche per le impugnazioni proposte davanti al Presidente della Repubblica, ancorchè una simile tutela non sia espressamente prevista dalla normativa in materia, ma si ritiene che i correlati poteri attuativi spettino, non già al giudice amministrativo, come asserito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6843/2000, ma allo stesso organo amministrativo che, nella sostanza, ha assunto la decisione non attuata, ovvero all’apparato ministeriale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.