Nella trattazione si esamina una pronuncia del Consiglio di Stato riguardante l’istituto processuale della perenzione, in cui sono richiamati ed applicati i principi comunemente affermati dalla giurisprudenza in materia: in particolare, secondo l’orientamento interpretativo consolidato, l’istituto in questione costituirebbe un’ ipotesi peculiare di estinzione del giudizio e, dunque, espressione del principio dispositivo delle parti. Nella nota a commento della pronuncia si contesta tale orientamento interpretativo, in quanto dall’analisi della disciplina positiva della perenzione e dalle caratteristiche generali del processo amministrativo emerge che il predetto istituto si differenzia nettamente dall’estinzione: infatti, mentre quest’ultima ipotesi di fine anticipata del giudizio si verifica allorquando le parti omettano di compiere specifiche attività che ad esse competono, nei termini perentori fissati dalla legge o dal giudice, la perenzione è configurabile, invece, nei casi in cui vi sia stata una oggettiva inerzia delle parti e/o del giudice, protrattasi per oltre un biennio, senza che acquistino rilevanza le cause e le eventuali responsabilità soggettive per tale situazione di stasi processuale. Dopo aver definito i connotati fondamentali dell’istituto, si illustrano gli effetti positivi sui tempi, sull’economia e sull’efficacia dell’attività giurisdizionale, che la ricostruzione proposta comporta.

Note sulla perenzione nel processo amministrativo di primo grado.

GAFFURI, FEDERICO
1999-01-01

Abstract

Nella trattazione si esamina una pronuncia del Consiglio di Stato riguardante l’istituto processuale della perenzione, in cui sono richiamati ed applicati i principi comunemente affermati dalla giurisprudenza in materia: in particolare, secondo l’orientamento interpretativo consolidato, l’istituto in questione costituirebbe un’ ipotesi peculiare di estinzione del giudizio e, dunque, espressione del principio dispositivo delle parti. Nella nota a commento della pronuncia si contesta tale orientamento interpretativo, in quanto dall’analisi della disciplina positiva della perenzione e dalle caratteristiche generali del processo amministrativo emerge che il predetto istituto si differenzia nettamente dall’estinzione: infatti, mentre quest’ultima ipotesi di fine anticipata del giudizio si verifica allorquando le parti omettano di compiere specifiche attività che ad esse competono, nei termini perentori fissati dalla legge o dal giudice, la perenzione è configurabile, invece, nei casi in cui vi sia stata una oggettiva inerzia delle parti e/o del giudice, protrattasi per oltre un biennio, senza che acquistino rilevanza le cause e le eventuali responsabilità soggettive per tale situazione di stasi processuale. Dopo aver definito i connotati fondamentali dell’istituto, si illustrano gli effetti positivi sui tempi, sull’economia e sull’efficacia dell’attività giurisdizionale, che la ricostruzione proposta comporta.
1999
Gaffuri, Federico
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/1763899
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