Il contributo intende fornire una possibile interpretazione dell'art. 15, lett. c), reg. n. 44/2001, nella parte in cui richiede che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, nello Stato del domicilio del consumatore, una delle condizioni di applicazione delle norme a tutela del consumatore. La questione specifica è quella di sapere se sia sufficiente l'apertura di un sito internet, che per sua natura è universale e consultabile in qualsiasi paese. La risposta è negativa anche alla luce di alcune prese di posizione delle istituzioni comunitarie; si cercano, allora, dei criteri ulteriori per l'individuazione dei casi in cui l'attività professionale sia diretta verso un determinato Stato.
Se sia sufficiente l’apertura di un sito internet per presumere che l’imprenditore voglia promuovere la conclusione di contratti on-line
MARINO, SILVIA
2008-01-01
Abstract
Il contributo intende fornire una possibile interpretazione dell'art. 15, lett. c), reg. n. 44/2001, nella parte in cui richiede che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, nello Stato del domicilio del consumatore, una delle condizioni di applicazione delle norme a tutela del consumatore. La questione specifica è quella di sapere se sia sufficiente l'apertura di un sito internet, che per sua natura è universale e consultabile in qualsiasi paese. La risposta è negativa anche alla luce di alcune prese di posizione delle istituzioni comunitarie; si cercano, allora, dei criteri ulteriori per l'individuazione dei casi in cui l'attività professionale sia diretta verso un determinato Stato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.