Nella sentenza sul caso Bilas la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta a chiarire il rapporto fra le norme poste dal reg. n. 44/20011 a tutela della parte debole, contenute nelle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II, e le norme relative alla proroga tacita della giurisdizione. L'articolo offre un'esame critico della soluzione affermata dalla Corte, sottolineando alcune conseguenze negative che ne discendono per il consumatore e la possibilità che venga pregiudicata la tutela garantita dalla sezione 4 del regolamento. Inoltre, si sottolineano le differenze che ne derivano rispetto alle controversie relative a contratti di lavoro in fase di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. Infine, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia nel caso Glaxosmithkline, di poco precedente, si individua il rapporto fra le norme a tutela della parte debole e altre disposizioni del regolamento, quale l'art. 31 in materia di provvedimenti provvisori e cautelari. Ritenendo che la sentenza Bilas non sia del tutto coerente con la decisione Glaxosmithkline, si sostiene che è difficile affermare con certezza quali siano i rapporti fra le diverse norme del regolamento, auspicando maggior chiarezza nel momento della revisione del reg. n. 44/2001.

La proroga tacita di giurisdizione nei contratti conclusi dalle parti deboli: la sentenza Bilas

MARINO, SILVIA
2010-01-01

Abstract

Nella sentenza sul caso Bilas la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta a chiarire il rapporto fra le norme poste dal reg. n. 44/20011 a tutela della parte debole, contenute nelle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II, e le norme relative alla proroga tacita della giurisdizione. L'articolo offre un'esame critico della soluzione affermata dalla Corte, sottolineando alcune conseguenze negative che ne discendono per il consumatore e la possibilità che venga pregiudicata la tutela garantita dalla sezione 4 del regolamento. Inoltre, si sottolineano le differenze che ne derivano rispetto alle controversie relative a contratti di lavoro in fase di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze. Infine, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia nel caso Glaxosmithkline, di poco precedente, si individua il rapporto fra le norme a tutela della parte debole e altre disposizioni del regolamento, quale l'art. 31 in materia di provvedimenti provvisori e cautelari. Ritenendo che la sentenza Bilas non sia del tutto coerente con la decisione Glaxosmithkline, si sostiene che è difficile affermare con certezza quali siano i rapporti fra le diverse norme del regolamento, auspicando maggior chiarezza nel momento della revisione del reg. n. 44/2001.
2010
cooperazione giudiziaria civile; reg. n. 44/2001; giurisdizione; tutela della parte debole; consumatore; lavoratore; proroga tacita; giurisdizione esclusiva; fori esaustivi; provvedimenti provvisori e cautelari; incompetenza
Marino, Silvia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/1767495
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