Nell'occasione di una pronuncia in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, il contributo si propone di esaminare la problematica dell'applicazione dei tradizionali criteri di collegamento a rapporti verificatisi via internet, in particolare alla diffamazione. L'articolo esamina in primo luogo la soluzione prospettata dalla Corte per quanto attiene alla determinazione della giurisdizione, mettendone in luce la non perfetta coerenza rispetto alla nota giurisprudenza Shevill. In secondo luogo, si esaminano gli aspetti relativi alla legge applicabile, in parte affrontati anche nella sentenza eDate, anche se limitatamente all'interpretazione della dir. 2000/31. Si analizza quindi la portata del suo art. 3 alla luce dell'interpretazione della Corte. Ricordate le difficoltà di approvare una norma specifica sulla diffamazione nel regolamento "Roma II", si propone l'adozione di un criterio di collegamento unico per tutti gli illeciti extracontrattuali. Infine, si vuole dimostrare che l'assenza di uniformità nella disciplina della scelta di legge non dovrebbe incidere sulle norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, come invece proposto nel progetto di revisione del reg. n. 44/2001.
La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea
MARINO, SILVIA
2012-01-01
Abstract
Nell'occasione di una pronuncia in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, il contributo si propone di esaminare la problematica dell'applicazione dei tradizionali criteri di collegamento a rapporti verificatisi via internet, in particolare alla diffamazione. L'articolo esamina in primo luogo la soluzione prospettata dalla Corte per quanto attiene alla determinazione della giurisdizione, mettendone in luce la non perfetta coerenza rispetto alla nota giurisprudenza Shevill. In secondo luogo, si esaminano gli aspetti relativi alla legge applicabile, in parte affrontati anche nella sentenza eDate, anche se limitatamente all'interpretazione della dir. 2000/31. Si analizza quindi la portata del suo art. 3 alla luce dell'interpretazione della Corte. Ricordate le difficoltà di approvare una norma specifica sulla diffamazione nel regolamento "Roma II", si propone l'adozione di un criterio di collegamento unico per tutti gli illeciti extracontrattuali. Infine, si vuole dimostrare che l'assenza di uniformità nella disciplina della scelta di legge non dovrebbe incidere sulle norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze, come invece proposto nel progetto di revisione del reg. n. 44/2001.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.