Il contributo ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 15 del reg. n. 44/2001, e in particolare la condizione di applicazione delle norme a tutela del consumatore secondo la quale il professionista deve aver diretto le proprie attività verso lo Stato membro del domicilio del consumatore. Alla luce di una sentenza interpretativa della Corte di giustizia dell'Unione europea, si sottolineano le difficoltà che a conclusione di contratti on line fa sorgere nell'ambito del diritto internazionale privato, derivanti in particolare dalle difficoltà di localizzazione. Quindi, si pone la distinzione fra sito internet passivo o interattivo, che secondo parte della dottrina e della giurisprudenza era sufficiente a determinare se l'attività dovesse considerarsi diretta verso uno Stato membro. Alla luce della menzionata sentenza della Corte di giustizia, si fornisce una definizione di attività diretta applicabile anche ai contratti conclusi on line, notando tuttavia che altre questioni rimangono irrisolte (come ad esempio, la rilevanza della pubblicità del prodotto o servizio fatta anche con altri mezzi, l'effetto dei cd disclaimers).

I contratti di consumo on line e la competenza giurisdizionale in ambito comunitario

MARINO, SILVIA
2011-01-01

Abstract

Il contributo ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 15 del reg. n. 44/2001, e in particolare la condizione di applicazione delle norme a tutela del consumatore secondo la quale il professionista deve aver diretto le proprie attività verso lo Stato membro del domicilio del consumatore. Alla luce di una sentenza interpretativa della Corte di giustizia dell'Unione europea, si sottolineano le difficoltà che a conclusione di contratti on line fa sorgere nell'ambito del diritto internazionale privato, derivanti in particolare dalle difficoltà di localizzazione. Quindi, si pone la distinzione fra sito internet passivo o interattivo, che secondo parte della dottrina e della giurisprudenza era sufficiente a determinare se l'attività dovesse considerarsi diretta verso uno Stato membro. Alla luce della menzionata sentenza della Corte di giustizia, si fornisce una definizione di attività diretta applicabile anche ai contratti conclusi on line, notando tuttavia che altre questioni rimangono irrisolte (come ad esempio, la rilevanza della pubblicità del prodotto o servizio fatta anche con altri mezzi, l'effetto dei cd disclaimers).
2011
cooperazione giudiziaria civile; reg. n. 44/2001; giurisdizione; contratti di consumo; internet; conclusione del contratto; attività dirette verso uno Stato membro
Marino, Silvia
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/1767895
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