Nel commento l'A. esamina, alla luce della riforma degli artt. 125 e 366, comma 2, c.p.c. intervenuta con la legge n. 183/2011, il problema dell'inammissibilità del controricorso notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione nel caso in cui nel ricorso la parte abbia adempiuto all'onere previsto dalla legge di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto la notificazione presso la domiciliazione "ex lege" deve considerarsi valida solo in caso di inottemperanza del suddetto onere.
Inammissibilità del controricorso notificato in cancelleria invece che all'indirizzo p.e.c.
FERRARI, FRANCESCA
2014-01-01
Abstract
Nel commento l'A. esamina, alla luce della riforma degli artt. 125 e 366, comma 2, c.p.c. intervenuta con la legge n. 183/2011, il problema dell'inammissibilità del controricorso notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione nel caso in cui nel ricorso la parte abbia adempiuto all'onere previsto dalla legge di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto la notificazione presso la domiciliazione "ex lege" deve considerarsi valida solo in caso di inottemperanza del suddetto onere.File | Dimensione | Formato | |
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