SOMMARIO: 1. La revoca, per un vizio della procedura di mediazione, del decreto ingiuntivo opposto è un nonsense. - 2. Il giudice dell’opposizione non può creare una nuova ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto. - 3. La mediazione, diversamente dalla conciliazione, non è una soluzione “secondo diritto”. - 4. Il punto di equilibrio, alla luce dell’art. 24 Cost., è proprio l’art. 5, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2010.

La mediazione obbligatoria nel procedimento di ingiunzione (Nota alla sentenza 3 febbraio 2016, n. 199, del Tribunale di Busto Arsizio)

D'ELIA, GIUSEPPE
2016-01-01

Abstract

SOMMARIO: 1. La revoca, per un vizio della procedura di mediazione, del decreto ingiuntivo opposto è un nonsense. - 2. Il giudice dell’opposizione non può creare una nuova ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto. - 3. La mediazione, diversamente dalla conciliazione, non è una soluzione “secondo diritto”. - 4. Il punto di equilibrio, alla luce dell’art. 24 Cost., è proprio l’art. 5, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2010.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/2031072
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