L’affitto di azienda anteriore o interinale alla fase endoconcordataria è incompatibile con il concordato preventivo con continuità aziendale in virtù di una interpretazione non solo testuale, ma anche teleologica e sistematica dell’art. 186-bis L.F. (Nel caso di specie, la proposta di concordato si incentrava essenzialmente sulla stipula di due contratti di affitto di rami di azienda finalizzati alla successiva cessione in favore dei rispettivi affittuari). La proposta di concordato incentrata sulla stipula di contratti di affitto di azienda finalizzati alla successiva cessione in favore degli affittuari qualifica il concordato preventivo come liquidatorio puro, con conseguente applicazione della soglia di sbarramento del pagamento del venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari prevista dal nuovo IV comma dell’art 160 L.F.
L’affitto di azienda è incompatibile con il concordato preventivo con continuità aziendale: Tribunale Como 29 aprile 2016
D'ELIA, GIUSEPPE
2016-01-01
Abstract
L’affitto di azienda anteriore o interinale alla fase endoconcordataria è incompatibile con il concordato preventivo con continuità aziendale in virtù di una interpretazione non solo testuale, ma anche teleologica e sistematica dell’art. 186-bis L.F. (Nel caso di specie, la proposta di concordato si incentrava essenzialmente sulla stipula di due contratti di affitto di rami di azienda finalizzati alla successiva cessione in favore dei rispettivi affittuari). La proposta di concordato incentrata sulla stipula di contratti di affitto di azienda finalizzati alla successiva cessione in favore degli affittuari qualifica il concordato preventivo come liquidatorio puro, con conseguente applicazione della soglia di sbarramento del pagamento del venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari prevista dal nuovo IV comma dell’art 160 L.F.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.