Legittimato all’opposizione di terzo, ex art. 619 c.p.c., non è solo il terzo che si affermi proprietario ovvero titolare di altro diritto reale, ma anche chi vanti una situazione giuridica soggettiva, benché non reale, purché destinata ad avere, in caso di accertamento positivo, prevalenza rispetto all’interesse del creditore procedente.
Non solo chi si affermi proprietario è legittimato all’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.: Tribunale Como 22 settembre 2016 - Est. Petronzi
D'ELIA, GIUSEPPE
2016-01-01
Abstract
Legittimato all’opposizione di terzo, ex art. 619 c.p.c., non è solo il terzo che si affermi proprietario ovvero titolare di altro diritto reale, ma anche chi vanti una situazione giuridica soggettiva, benché non reale, purché destinata ad avere, in caso di accertamento positivo, prevalenza rispetto all’interesse del creditore procedente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.