Il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, giusta una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 142, comma 2, L.F., rispetto alla legge di delegazione (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, legge 14 maggio 2005, n. 80), può ritenersi realizzato anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. Il requisito della parziale soddisfazione, la cui sussistenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non può prescindere dalla verifica non solo del numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata.
La parziale soddisfazione ai fini dell’esdebitazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Tribunale di Como, 12 ottobre 2016.
D'ELIA, GIUSEPPE
2016-01-01
Abstract
Il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, giusta una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 142, comma 2, L.F., rispetto alla legge di delegazione (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13, legge 14 maggio 2005, n. 80), può ritenersi realizzato anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. Il requisito della parziale soddisfazione, la cui sussistenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non può prescindere dalla verifica non solo del numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.