Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale di Milano torna ad occuparsi di una vicenda che vede le due categorie di soci della società in accomandita semplice in una condizione di massimo conflitto: l’esclusione in via d’urgenza dalla società dell’unico socio accomandatario ad iniziativa dell’unico accomandante. La decisione in commento è condivisibile, pur nella brevità dell’analisi del tema, e si sviluppa intorno alle seguenti questioni: 1) l’ampiezza del diritto di controllo del socio accomandante, con particolare riferimento al suo diritto di informarsi relativamente alla gestione corrente della società (art. 2320, comma 3); 2) la corretta individuazione delle circostanze che fondano il fumus boni iuris dell’esclusione facoltativa in via cautelare dell’accomandatario (art. 2286) e la relativa prova; 3) la corretta individuazione degli effetti dell’esclusione dell’unico accomandatario e della conseguente cessazione, sempre in via d’urgenza, dei poteri di amministratore, individuata nella nomina dell’amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, comma 2, e la compatibilità di tali effetti con gli interessi sottesi alla richiesta cautelare. Vi è, quindi, l’occasione per ripercorrere le richiamate tematiche e per affrontare - sotto lo specifico profilo della tutela d’urgenza delle ragioni dell’accomandante - questioni centrali in tema di rapporti tra soci nella s.a.s., con particolare attenzione al ruolo e alle prerogative dell’accomandante.

L’esclusione invia d’urgenza dell’unico accomandatario: le prerogative dell’accomandante, il “vuoto di potere gestorio” e il destino della società

CAPELLI, ILARIA
2016-01-01

Abstract

Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale di Milano torna ad occuparsi di una vicenda che vede le due categorie di soci della società in accomandita semplice in una condizione di massimo conflitto: l’esclusione in via d’urgenza dalla società dell’unico socio accomandatario ad iniziativa dell’unico accomandante. La decisione in commento è condivisibile, pur nella brevità dell’analisi del tema, e si sviluppa intorno alle seguenti questioni: 1) l’ampiezza del diritto di controllo del socio accomandante, con particolare riferimento al suo diritto di informarsi relativamente alla gestione corrente della società (art. 2320, comma 3); 2) la corretta individuazione delle circostanze che fondano il fumus boni iuris dell’esclusione facoltativa in via cautelare dell’accomandatario (art. 2286) e la relativa prova; 3) la corretta individuazione degli effetti dell’esclusione dell’unico accomandatario e della conseguente cessazione, sempre in via d’urgenza, dei poteri di amministratore, individuata nella nomina dell’amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, comma 2, e la compatibilità di tali effetti con gli interessi sottesi alla richiesta cautelare. Vi è, quindi, l’occasione per ripercorrere le richiamate tematiche e per affrontare - sotto lo specifico profilo della tutela d’urgenza delle ragioni dell’accomandante - questioni centrali in tema di rapporti tra soci nella s.a.s., con particolare attenzione al ruolo e alle prerogative dell’accomandante.
2016
Società in accomandita semplice - Presenza di un socio accomandatario e di un socio accomandante - Gravi inadempienze dell’accomandatario - Esclusione dell’unico accomandatario - Nomina dell’amministratore provvisorio
Capelli, Ilaria
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