L’estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dal nuovo art. 162-ter c.p. e modellata sull’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, conferma il crescente apprezzamento politico-criminale per la condotta riparativa, senza tuttavia poter rifluire nell’alveo della giustizia riparativa correttamente intesa. Soprattutto nella variante “secondaria” della “fattispecie riparatoria” delineata dalla norma, nella quale il risarcimento del danno può avvenire nelle forme dell’offerta reale non accettata dalla persona offesa ma ritenuta congrua dal giudice, l’istituto marginalizza la vittima, mentre la Restorative Justice è orientata alle esigenze proprio di quest’ultima. Nel settore della criminalità perseguibile a querela soggetta a rimessione, l’art. 162-ter c.p. pare rispondere principalmente a finalità deflative.
Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice
PERINI, CHIARA
2017-01-01
Abstract
L’estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dal nuovo art. 162-ter c.p. e modellata sull’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, conferma il crescente apprezzamento politico-criminale per la condotta riparativa, senza tuttavia poter rifluire nell’alveo della giustizia riparativa correttamente intesa. Soprattutto nella variante “secondaria” della “fattispecie riparatoria” delineata dalla norma, nella quale il risarcimento del danno può avvenire nelle forme dell’offerta reale non accettata dalla persona offesa ma ritenuta congrua dal giudice, l’istituto marginalizza la vittima, mentre la Restorative Justice è orientata alle esigenze proprio di quest’ultima. Nel settore della criminalità perseguibile a querela soggetta a rimessione, l’art. 162-ter c.p. pare rispondere principalmente a finalità deflative.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.