Nonostante le due fasi di implementazione dovute al D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, e alla L. 22 maggio 2015, n. 68, il sistema di responsabilità ex crimine della persona giuridica in campo ambientale presenta ancora alcune incoerenze, che ne compromettono l’effettività. Per un verso, il novero dei reati-presupposto canalizza la tutela prevalentemente a favore dell’ambiente inteso in senso ecologico, trascurando le altre due articolazioni fondamentali ricavabili dalla nozione complessa di ambiente, e cioè la dimensione urbanistica e la dimensione paesaggistico-culturale; per altro verso, l’attuale assetto dell’apparato sanzionatorio genera incongruenze sia interne, sia nel raffronto con settori criminologicamente contigui e non incentiva la condotta riparatoria da parte dell’ente.
La responsabilità dell’ente per reati ambientali: un sistema necessariamente imperfetto?
Perini C.
2018-01-01
Abstract
Nonostante le due fasi di implementazione dovute al D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, e alla L. 22 maggio 2015, n. 68, il sistema di responsabilità ex crimine della persona giuridica in campo ambientale presenta ancora alcune incoerenze, che ne compromettono l’effettività. Per un verso, il novero dei reati-presupposto canalizza la tutela prevalentemente a favore dell’ambiente inteso in senso ecologico, trascurando le altre due articolazioni fondamentali ricavabili dalla nozione complessa di ambiente, e cioè la dimensione urbanistica e la dimensione paesaggistico-culturale; per altro verso, l’attuale assetto dell’apparato sanzionatorio genera incongruenze sia interne, sia nel raffronto con settori criminologicamente contigui e non incentiva la condotta riparatoria da parte dell’ente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.