La riforma contabile introdotta con il D.Lgs. 139/2015 e le conseguenti modificazioni dei principi contabili nazionali hanno comportato l'emanazione anche in campo fiscale di una norma di coordinamento della disciplina IRES e IRAP che ha trovato completamento nel Dl 244/2016 e nei decreti attuativi del 3 agosto 2017 e del 10 gennaio 2018. Le nuove fattispecie contabili introdotte dalla riforma acquisiscono rilevanza fiscale in virtù del principio di derivazione "rafforzata", già presente nell’art.83 del Testo unico per i soggetti IAS/IFRS, che viene ora esteso anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese; in base a tale principio, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai nuovi principi contabili OIC assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito imponibile, anche quando questi non risultino allineati con i criteri previsti in particolare dai commi 1 e 2 dell’art.109 del Tuir. Oltre a specifici interventi di coordinamento di diversi articoli del Testo Unico resi necessari dai rinnovati criteri di valutazione e rappresentazione, anche il principio di competenza contenuto nell'art. 109, commi 1 e 2, viene derogato dalle nuove norme, complessivamente improntate al recepimento di un modello contabile basato sulla prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica delle operazioni aziendali.
Il principio di derivazione per i soggetti OIC Adopter
panno
2018-01-01
Abstract
La riforma contabile introdotta con il D.Lgs. 139/2015 e le conseguenti modificazioni dei principi contabili nazionali hanno comportato l'emanazione anche in campo fiscale di una norma di coordinamento della disciplina IRES e IRAP che ha trovato completamento nel Dl 244/2016 e nei decreti attuativi del 3 agosto 2017 e del 10 gennaio 2018. Le nuove fattispecie contabili introdotte dalla riforma acquisiscono rilevanza fiscale in virtù del principio di derivazione "rafforzata", già presente nell’art.83 del Testo unico per i soggetti IAS/IFRS, che viene ora esteso anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese; in base a tale principio, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai nuovi principi contabili OIC assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito imponibile, anche quando questi non risultino allineati con i criteri previsti in particolare dai commi 1 e 2 dell’art.109 del Tuir. Oltre a specifici interventi di coordinamento di diversi articoli del Testo Unico resi necessari dai rinnovati criteri di valutazione e rappresentazione, anche il principio di competenza contenuto nell'art. 109, commi 1 e 2, viene derogato dalle nuove norme, complessivamente improntate al recepimento di un modello contabile basato sulla prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica delle operazioni aziendali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.