La riforma contabile introdotta con il D.Lgs. 139/2015 e le conseguenti modificazioni dei principi contabili nazionali hanno comportato l'emanazione anche in campo fiscale di una norma di coordinamento della disciplina IRES e IRAP che ha trovato completamento nel Dl 244/2016 e nei decreti attuativi del 3 agosto 2017 e del 10 gennaio 2018. Le nuove fattispecie contabili introdotte dalla riforma acquisiscono rilevanza fiscale in virtù del principio di derivazione "rafforzata", già presente nell’art.83 del Testo unico per i soggetti IAS/IFRS, che viene ora esteso anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese; in base a tale principio, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai nuovi principi contabili OIC assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito imponibile, anche quando questi non risultino allineati con i criteri previsti in particolare dai commi 1 e 2 dell’art.109 del Tuir. Oltre a specifici interventi di coordinamento di diversi articoli del Testo Unico resi necessari dai rinnovati criteri di valutazione e rappresentazione, anche il principio di competenza contenuto nell'art. 109, commi 1 e 2, viene derogato dalle nuove norme, complessivamente improntate al recepimento di un modello contabile basato sulla prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica delle operazioni aziendali.

Il principio di derivazione per i soggetti OIC Adopter

panno
2018-01-01

Abstract

La riforma contabile introdotta con il D.Lgs. 139/2015 e le conseguenti modificazioni dei principi contabili nazionali hanno comportato l'emanazione anche in campo fiscale di una norma di coordinamento della disciplina IRES e IRAP che ha trovato completamento nel Dl 244/2016 e nei decreti attuativi del 3 agosto 2017 e del 10 gennaio 2018. Le nuove fattispecie contabili introdotte dalla riforma acquisiscono rilevanza fiscale in virtù del principio di derivazione "rafforzata", già presente nell’art.83 del Testo unico per i soggetti IAS/IFRS, che viene ora esteso anche ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese; in base a tale principio, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai nuovi principi contabili OIC assumono rilevanza anche ai fini della determinazione del reddito imponibile, anche quando questi non risultino allineati con i criteri previsti in particolare dai commi 1 e 2 dell’art.109 del Tuir. Oltre a specifici interventi di coordinamento di diversi articoli del Testo Unico resi necessari dai rinnovati criteri di valutazione e rappresentazione, anche il principio di competenza contenuto nell'art. 109, commi 1 e 2, viene derogato dalle nuove norme, complessivamente improntate al recepimento di un modello contabile basato sulla prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica delle operazioni aziendali.
2018
Panno, Alessandro
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