L'articolo si propone di vagliare la possibilità che nel nostro ordinamento sia ammessa la risarcibilità dei danni non patrimoniali in ipotesi di inadempimento contrattuale. Partendo dalla fattispecie più nota di danni non patrimoniali derivanti da inadempimento, ossia i cd. danni "da vacanza rovinata", si è considerata la nuova configurazione giurisprudenziale di tali danni in termini di danno esistenziale. Affrontata criticamente tale ricostruzione, si è proposta una soluzione alternativa che vede l'introduzione di una nuova tipologia di danno ossia il danno derivante dal tempo libero sacrificato.
Risarcibilità del danno non patrimoniale in ipotesi di inadempimento contrattuale e vacanze rovinate : dal danno esistenziale al danno da “tempo libero sacrificato”?
M. S. Cenini
2007-01-01
Abstract
L'articolo si propone di vagliare la possibilità che nel nostro ordinamento sia ammessa la risarcibilità dei danni non patrimoniali in ipotesi di inadempimento contrattuale. Partendo dalla fattispecie più nota di danni non patrimoniali derivanti da inadempimento, ossia i cd. danni "da vacanza rovinata", si è considerata la nuova configurazione giurisprudenziale di tali danni in termini di danno esistenziale. Affrontata criticamente tale ricostruzione, si è proposta una soluzione alternativa che vede l'introduzione di una nuova tipologia di danno ossia il danno derivante dal tempo libero sacrificato.File | Dimensione | Formato | |
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