Si analizza la decisione delle Sezioni Unite Civili n. 19596 del 18 settembre 2020 con riguardo ai profili di costituzionalità, ivi evocati, quali criteri interpretativi per colmare una lacuna legislativa e si annota conclusivamente come il criterio ermeneutico dell’effetto utile avrebbe, in assenza di una soluzione costituzionalmente orientata, dovuto deporre per la soluzione opposta e seguita da un contestato precedente del 2015 della medesima Suprema Corte.

E’ a carico del creditore-opposto l’onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria

G. D'Elia
2020-01-01

Abstract

Si analizza la decisione delle Sezioni Unite Civili n. 19596 del 18 settembre 2020 con riguardo ai profili di costituzionalità, ivi evocati, quali criteri interpretativi per colmare una lacuna legislativa e si annota conclusivamente come il criterio ermeneutico dell’effetto utile avrebbe, in assenza di una soluzione costituzionalmente orientata, dovuto deporre per la soluzione opposta e seguita da un contestato precedente del 2015 della medesima Suprema Corte.
2020
mediazione obbligatoria - decreto ingiuntivo - opposizione - onere di avvio della procedura
D'Elia, G.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11383/2099305
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