Si analizza la decisione delle Sezioni Unite Civili n. 19596 del 18 settembre 2020 con riguardo ai profili di costituzionalità, ivi evocati, quali criteri interpretativi per colmare una lacuna legislativa e si annota conclusivamente come il criterio ermeneutico dell’effetto utile avrebbe, in assenza di una soluzione costituzionalmente orientata, dovuto deporre per la soluzione opposta e seguita da un contestato precedente del 2015 della medesima Suprema Corte.
E’ a carico del creditore-opposto l’onere di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria
G. D'Elia
2020-01-01
Abstract
Si analizza la decisione delle Sezioni Unite Civili n. 19596 del 18 settembre 2020 con riguardo ai profili di costituzionalità, ivi evocati, quali criteri interpretativi per colmare una lacuna legislativa e si annota conclusivamente come il criterio ermeneutico dell’effetto utile avrebbe, in assenza di una soluzione costituzionalmente orientata, dovuto deporre per la soluzione opposta e seguita da un contestato precedente del 2015 della medesima Suprema Corte.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.