Il presente contributo presenta talune riflessioni sul diritto all’identità personale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’esame ha inizio con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto il diritto all’identità personale come parte integrante del diritto alla vita privata ex art. 8 della CEDU. Si verificano quindi le diverse basi su cui la Corte di giustizia ha raggiunto risultati sostanzialmente analoghi, ovvero la continuità transnazionale dei segni identificativi della persona alla luce delle necessità della libera circolazione. Sono trattate in particolare le (poche) sentenze che hanno riguardato casi relativi a minori, nonché quella giurisprudenza che ha individuato dei limiti al diritto alla continuità. Si nota soprattutto come il motivo di mancata trascrizione del nome acquisito all’estero sia dipeso da esigenze di identità nazionale, ovvero rispettivamente il principio democratico in una Repubblica e la tutela della lingua nazionale. Conclusivamente, si verifica se sussista un principio del “mutuo riconoscimento” applicabile anche all’identità personale, o se, piuttosto, si tratti di un’elaborazione ancora in divenire.
L’identità personale alla prova delle libertà di circolazione
silvia marino
2020-01-01
Abstract
Il presente contributo presenta talune riflessioni sul diritto all’identità personale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’esame ha inizio con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto il diritto all’identità personale come parte integrante del diritto alla vita privata ex art. 8 della CEDU. Si verificano quindi le diverse basi su cui la Corte di giustizia ha raggiunto risultati sostanzialmente analoghi, ovvero la continuità transnazionale dei segni identificativi della persona alla luce delle necessità della libera circolazione. Sono trattate in particolare le (poche) sentenze che hanno riguardato casi relativi a minori, nonché quella giurisprudenza che ha individuato dei limiti al diritto alla continuità. Si nota soprattutto come il motivo di mancata trascrizione del nome acquisito all’estero sia dipeso da esigenze di identità nazionale, ovvero rispettivamente il principio democratico in una Repubblica e la tutela della lingua nazionale. Conclusivamente, si verifica se sussista un principio del “mutuo riconoscimento” applicabile anche all’identità personale, o se, piuttosto, si tratti di un’elaborazione ancora in divenire.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.