La Corte di Cassazione si è pronunciata su un’eccezione di prescrizione relativa a un diritto già estinto con il regolare adempimento ed ha affermato che, per potersi avere prescrizione, occorre necessariamente l’esistenza del diritto, oltre che l’inerzia nell’esercizio dello stesso da parte del suo titolare. La decisione, per quanto a prima vista affermi un’ovvietà, offre lo spunto per riflettere su aspetti controversi della prescrizione dei diritti reali. Il commento si concentra sugli impedimenti di fatto e di diritto al decorso della prescrizione, con particolare riferimento ai diritti reali, e sulla prescrizione dell’actio iudicati, evidenziando l’inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. alle pretese fondate su un rapporto reale.
La prescrizione tra inesistenza del diritto e azionabiltà del giudicato
Geo Magri
2021-01-01
Abstract
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un’eccezione di prescrizione relativa a un diritto già estinto con il regolare adempimento ed ha affermato che, per potersi avere prescrizione, occorre necessariamente l’esistenza del diritto, oltre che l’inerzia nell’esercizio dello stesso da parte del suo titolare. La decisione, per quanto a prima vista affermi un’ovvietà, offre lo spunto per riflettere su aspetti controversi della prescrizione dei diritti reali. Il commento si concentra sugli impedimenti di fatto e di diritto al decorso della prescrizione, con particolare riferimento ai diritti reali, e sulla prescrizione dell’actio iudicati, evidenziando l’inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. alle pretese fondate su un rapporto reale.| File | Dimensione | Formato | |
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