Il collegio di Roma dell’ABF con una pronuncia sintetica, ma originale, estende la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2942 cod. civ. a un malato di Alzheimer che, sebbene non interdetto, non era in grado di far valere i propri diritti. Nel respingere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito, l’ABF osserva come, nel caso di specie, debba essere riconosciuta, alla luce dei valori costituzio- nali, l’operativita` del principio contra non valentem agere non currit praescriptio. Il ricorso alla regola contra non valentem, infatti, ha consentito al collegio di conciliare la disciplina in materia di sospensione della prescrizione, con la necessita` di limitare il ricorso ai rimedi interdittivi per ridurre, il piu` possibile, le restrizioni alla capacita` d’agire della persona. Secondo il Collegio, la nuova sensibilita` emersa nel nostro ordinamento nei confronti dei soggetti deboli e la conseguente perdita di importanza dell’interdizione, impone anche di ripensare le cause di sospensione della prescrizione, estendendo gli effetti previsti dall’art. 2942 cod. civ. anche a chi, sebbene non interdetto, si trovi concretamente impossibilitato a far valere un proprio diritto.

Alzheimer e sospensione della prescrizione: l’ABF sospende il decorso della prescrizione anche al malato di Alzheimer non interdetto, nota a A.B.F., coll. Roma, 3.2.2021, n. 2578

geo magri
2021-01-01

Abstract

Il collegio di Roma dell’ABF con una pronuncia sintetica, ma originale, estende la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2942 cod. civ. a un malato di Alzheimer che, sebbene non interdetto, non era in grado di far valere i propri diritti. Nel respingere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito, l’ABF osserva come, nel caso di specie, debba essere riconosciuta, alla luce dei valori costituzio- nali, l’operativita` del principio contra non valentem agere non currit praescriptio. Il ricorso alla regola contra non valentem, infatti, ha consentito al collegio di conciliare la disciplina in materia di sospensione della prescrizione, con la necessita` di limitare il ricorso ai rimedi interdittivi per ridurre, il piu` possibile, le restrizioni alla capacita` d’agire della persona. Secondo il Collegio, la nuova sensibilita` emersa nel nostro ordinamento nei confronti dei soggetti deboli e la conseguente perdita di importanza dell’interdizione, impone anche di ripensare le cause di sospensione della prescrizione, estendendo gli effetti previsti dall’art. 2942 cod. civ. anche a chi, sebbene non interdetto, si trovi concretamente impossibilitato a far valere un proprio diritto.
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