La decisione del Collegio di coordinamento dell’ABF affronta il tema della compensazione nel contratto di conto corrente osservando che essa può avvenire anche se il conto non sia stato ancora chiuso; tuttavia, affinché la compensazione tra un credito del correntista e il saldo attivo del conto possa operare, occorre il consenso del correntista. L’eventuale clausola contrattuale che prevede la possibilità per la banca di compensare automaticamente il debito del correntista con il saldo attivo del conto è vessatoria, ai sensi degli artt. 33. 1º comma e 36 c. cons., e quindi nulla, poiché attribuisce soltanto alla banca il diritto di soddisfarsi in via di autotutela.
Compensazione e contratto di conto corrente: tra dissenso del correntista e vessatorietà, nota a Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, 30 ottobre 2020, n. 2438
geo magri
2021-01-01
Abstract
La decisione del Collegio di coordinamento dell’ABF affronta il tema della compensazione nel contratto di conto corrente osservando che essa può avvenire anche se il conto non sia stato ancora chiuso; tuttavia, affinché la compensazione tra un credito del correntista e il saldo attivo del conto possa operare, occorre il consenso del correntista. L’eventuale clausola contrattuale che prevede la possibilità per la banca di compensare automaticamente il debito del correntista con il saldo attivo del conto è vessatoria, ai sensi degli artt. 33. 1º comma e 36 c. cons., e quindi nulla, poiché attribuisce soltanto alla banca il diritto di soddisfarsi in via di autotutela.File | Dimensione | Formato | |
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