provvedimento del tribunale di Milano affronta una questione esegetica abbastanza nuova, relativa alla sostituzione del sindaco o revisore di s.r.l. in caso di dimissioni di questi e di inerzia da parte dell’assemblea. Il Tribunale, nel respingere il ricorso promosso dallo stesso sindaco, ritiene che nella fattispecie proposta non possa tener luogo un intervento surrogatorio dell’autorità giudiziaria rispetto all’inattività dell’organo sovrano, e ciò in ragione del fatto che la previsione dell’art. 2477, penultimo comma, c.c. deroga alla regola generale che attribuisce all’assemblea il compito di nominare i sindaci, e che pertanto, in forza del principio fissato dall’art. 14 preleggi, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste. La nota di commento ripercorre i profili sollevati dalla pronuncia, evidenziando la correttezza solo parziale delle conclusioni interpretative raggiunte, sebbene il carattere sintetico dell’ordinanza lasci margini sulla effettiva portata del principio affermato. Non è azzardato ritenere, infatti, che l’indubbio carattere di norma eccezionale dell’art. 2477, quinto comma, c.c., se da un lato nega il potere surrogatorio dell’autorità giudiziaria nei casi contemplati dalle lettere a) e b) della stessa norma, non osta tuttavia a una interpretazione estensiva che permetta tale intervento vicario non solo nel caso in cui per la prima volta l’assemblea accerti il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla lettera c), ma anche quando il sindaco o il revisore vengano meno già sussistendo in precedenza i profili dimensionali che ne avevano imposto la nomina.

La sostituzione nella S.r.l. del sindaco dimissionario in caso di inerzia dell’assemblea

Zamperetti, Giorgio
2021-01-01

Abstract

provvedimento del tribunale di Milano affronta una questione esegetica abbastanza nuova, relativa alla sostituzione del sindaco o revisore di s.r.l. in caso di dimissioni di questi e di inerzia da parte dell’assemblea. Il Tribunale, nel respingere il ricorso promosso dallo stesso sindaco, ritiene che nella fattispecie proposta non possa tener luogo un intervento surrogatorio dell’autorità giudiziaria rispetto all’inattività dell’organo sovrano, e ciò in ragione del fatto che la previsione dell’art. 2477, penultimo comma, c.c. deroga alla regola generale che attribuisce all’assemblea il compito di nominare i sindaci, e che pertanto, in forza del principio fissato dall’art. 14 preleggi, non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente previste. La nota di commento ripercorre i profili sollevati dalla pronuncia, evidenziando la correttezza solo parziale delle conclusioni interpretative raggiunte, sebbene il carattere sintetico dell’ordinanza lasci margini sulla effettiva portata del principio affermato. Non è azzardato ritenere, infatti, che l’indubbio carattere di norma eccezionale dell’art. 2477, quinto comma, c.c., se da un lato nega il potere surrogatorio dell’autorità giudiziaria nei casi contemplati dalle lettere a) e b) della stessa norma, non osta tuttavia a una interpretazione estensiva che permetta tale intervento vicario non solo nel caso in cui per la prima volta l’assemblea accerti il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla lettera c), ma anche quando il sindaco o il revisore vengano meno già sussistendo in precedenza i profili dimensionali che ne avevano imposto la nomina.
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