Viene commentata in chiave critica l’ordinanza n. 18119 del 24 giugno 2021, in cuila Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: nei casi in cui un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al Giudice d’appello, non mediante appello incidentale ma mediante mera riproposizione, un simile errore può essere superato procedendo alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo (ex art. 156, co. 3, c.p.c.).
Riproposizione e appello incidentale nel processo tributario
S. Zagà
2022-01-01
Abstract
Viene commentata in chiave critica l’ordinanza n. 18119 del 24 giugno 2021, in cuila Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: nei casi in cui un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado e la parte comunque vittoriosa per altre ragioni ne abbia devoluto la cognizione al Giudice d’appello, non mediante appello incidentale ma mediante mera riproposizione, un simile errore può essere superato procedendo alla sua riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo (ex art. 156, co. 3, c.p.c.).File | Dimensione | Formato | |
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