The two judgments of the Supreme Court of Cassation commented in this article deal with a debated question, i.e. what is the applicable discipline in the case where, in a life insurance policy, the beneficiary of the policy dies before to the policyholder. In contrast with the rules gov- erning contracts in favour of third parties (art. 1411 et seq. Civil Code), articles 1919 et seq. of the Civil Code do not expressly provide for this hypothesis. The Supreme Court has thus clarified that where one of the beneficiaries of a life insurance contract dies before the policyholder, the benefit, if the benefit has not been withdrawn or the policyholder has not provided otherwise, must be performed in favour of the heirs of the premature deceased in proportion to the share which would have been due to the latter.

Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l’art. 1412, comma 2, c.c., disposizione relativa al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente; ne consegue che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente regolamentazione, in caso di premorienza al disponente del terzo beneficiario, l’insorgenza del diritto a favore di quest’ultimo non è condizionata alla morte del disponente, evento che non incide sulla nascita del diritto alla prestazione, ma solo sulla sua esigibilità, a prescindere dal motivo “intuitu personae” o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita e premorienza del beneficiario (nota a Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2021 n. 9948 e Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11421)

Cenini, M. S.
Writing – Original Draft Preparation
2022-01-01

Abstract

The two judgments of the Supreme Court of Cassation commented in this article deal with a debated question, i.e. what is the applicable discipline in the case where, in a life insurance policy, the beneficiary of the policy dies before to the policyholder. In contrast with the rules gov- erning contracts in favour of third parties (art. 1411 et seq. Civil Code), articles 1919 et seq. of the Civil Code do not expressly provide for this hypothesis. The Supreme Court has thus clarified that where one of the beneficiaries of a life insurance contract dies before the policyholder, the benefit, if the benefit has not been withdrawn or the policyholder has not provided otherwise, must be performed in favour of the heirs of the premature deceased in proportion to the share which would have been due to the latter.
2022
Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l’art. 1412, comma 2, c.c., disposizione relativa al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente; ne consegue che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente regolamentazione, in caso di premorienza al disponente del terzo beneficiario, l’insorgenza del diritto a favore di quest’ultimo non è condizionata alla morte del disponente, evento che non incide sulla nascita del diritto alla prestazione, ma solo sulla sua esigibilità, a prescindere dal motivo “intuitu personae” o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.
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