La tradizionale flessibilità delle società di persone si confronta, in funzione del rinvio contenuto nell’art. 2257, primo comma, all’art. 2086, secondo comma, con la previsione di obblighi di carattere imperativo, che impongono all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. In un contesto in cui le decisioni sono sostanzialmente riposte nelle mani dei singoli soci, nel rispetto di specifiche previsioni di carattere negoziale, la cui presenza, però, è solo eventuale, il nuovo sistema attribuisce in via esclusiva agli amministratori il compito di disegnare gli assetti adeguati, analogamente a quanto risulta previsto per le società di capitali. Ciò comporta la necessità di rivedere i tradizionali canoni interpretativi dedicati alle società di persone, rilevando come una moderna visione di questo fenomeno imponga che siano considerati rilevanti quegli «standard minimi ed irrinunziabili di serietà imprenditoriale e di informazione, adeguati alla realtà dell’attuale sistema economico» cui faceva riferimento il progetto Di Sabato nell’introdurre il canone imperativo della correttezza; il nuovo sistema, inoltre, impone di riesaminare il concreto atteggiarsi dei rapporti fra i soci amministratori nei sistemi di amministrazione disgiuntivo e congiuntivo, l’esercizio del diritto di veto e la necessaria condivisione delle informazioni fra gli amministratori
Frammenti di governance nelle società di persone
Sergio Patriarca
;Ilaria Capelli
2022-01-01
Abstract
La tradizionale flessibilità delle società di persone si confronta, in funzione del rinvio contenuto nell’art. 2257, primo comma, all’art. 2086, secondo comma, con la previsione di obblighi di carattere imperativo, che impongono all’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa. In un contesto in cui le decisioni sono sostanzialmente riposte nelle mani dei singoli soci, nel rispetto di specifiche previsioni di carattere negoziale, la cui presenza, però, è solo eventuale, il nuovo sistema attribuisce in via esclusiva agli amministratori il compito di disegnare gli assetti adeguati, analogamente a quanto risulta previsto per le società di capitali. Ciò comporta la necessità di rivedere i tradizionali canoni interpretativi dedicati alle società di persone, rilevando come una moderna visione di questo fenomeno imponga che siano considerati rilevanti quegli «standard minimi ed irrinunziabili di serietà imprenditoriale e di informazione, adeguati alla realtà dell’attuale sistema economico» cui faceva riferimento il progetto Di Sabato nell’introdurre il canone imperativo della correttezza; il nuovo sistema, inoltre, impone di riesaminare il concreto atteggiarsi dei rapporti fra i soci amministratori nei sistemi di amministrazione disgiuntivo e congiuntivo, l’esercizio del diritto di veto e la necessaria condivisione delle informazioni fra gli amministratoriI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.