L’Autore, dopo essersi soffermato sull’analisi strettamente processuale del caso Al Mahdi, appro- fondisce la problematica questione della natura giuridica delle «procedure in caso di ammissione di colpevolezza» nella CPI. In un’ottica di recente emancipazione dell’International Criminal Procedure emerge una “terza via” non riconducibile né alla common law né alla civil law, caratterizzata da quattro particolarità: 1) la possibilità delle parti di proporre alla Corte un accordo contenente una forbice edittale di pena; 2) la celebrazione del dibattimento dopo l’accordo sulla pena; 3) il potere del giudice di riconoscere circostanze aggravanti o attenuanti non contenute nell’accordo; 4) la rinuncia all’appello condizionata al margine di pena proposto. The Author, after analyzing the Al Mahdi case with a strictly procedural approach, goes in-depth into the problematic issue of the juridical nature of “proceedings on an admission of guilt” in the ICC. In a recent view of emancipation of International Criminal Procedure, a “third avenue” emerges, as highlighted in the judgment of the ICC, not attributable to either the Common Law or Civil Law, with these four characteristics: 1) the possibility to present the Court with a bargain containing a range of years defined for sentence; 2) the hearing after the agreement; 3) the possibility for the judge to enforce aggravating or mitigating circumstances not contained in the bargain; 4) the renouncement to the right of appeal, depending on the years defined in the bargain.
Le Procedure In Caso Di Ammissione Di Colpevolezza Nella Corte Penale Internazionale: Una “Terza Via” Tra Common Law E Civil Law The proceedings on an admission of guilt in the International Criminal Court: a «third avenue» between Common Law and Civil Law
Giovanni Chiarini
Primo
2021-01-01
Abstract
L’Autore, dopo essersi soffermato sull’analisi strettamente processuale del caso Al Mahdi, appro- fondisce la problematica questione della natura giuridica delle «procedure in caso di ammissione di colpevolezza» nella CPI. In un’ottica di recente emancipazione dell’International Criminal Procedure emerge una “terza via” non riconducibile né alla common law né alla civil law, caratterizzata da quattro particolarità: 1) la possibilità delle parti di proporre alla Corte un accordo contenente una forbice edittale di pena; 2) la celebrazione del dibattimento dopo l’accordo sulla pena; 3) il potere del giudice di riconoscere circostanze aggravanti o attenuanti non contenute nell’accordo; 4) la rinuncia all’appello condizionata al margine di pena proposto. The Author, after analyzing the Al Mahdi case with a strictly procedural approach, goes in-depth into the problematic issue of the juridical nature of “proceedings on an admission of guilt” in the ICC. In a recent view of emancipation of International Criminal Procedure, a “third avenue” emerges, as highlighted in the judgment of the ICC, not attributable to either the Common Law or Civil Law, with these four characteristics: 1) the possibility to present the Court with a bargain containing a range of years defined for sentence; 2) the hearing after the agreement; 3) the possibility for the judge to enforce aggravating or mitigating circumstances not contained in the bargain; 4) the renouncement to the right of appeal, depending on the years defined in the bargain.File | Dimensione | Formato | |
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