Co-author Avv. Alessandro Continiello. Con questo breve scritto si vuole approfondire tale nuova fattispecie di reato, che è stata oggetto di varie polemiche, sia da parte della dottrina che da parte dell’opinione pubblica e politica. La sua introduzione nel nostro ordinamento ha luogo con la legge 14 luglio del 2017 numero 110, che ha recepito, con enorme ritardo, le indicazioni contenute nell'ormai risalente, ma attualissima, Convenzione di New York del 1984 . Nella predetta Convenzione si faceva infatti riferimento ai principi generali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, per quanto concerne il “riconoscimento dei diritti uguali e inalienabili della famiglia umana” quale fondamento della libertà e della giustizia.Nello specifico, in virtù dell’articolo 55 della Carta, gli Stati sono tenuti “a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, alla luce dell’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nonché dell’articolo 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Tale fattispecie viene introdotta nel codice penale per colmare un vuoto, in quanto, prima della sua entrata in vigore, l'unico reato previsto in punizione della tortura, nell'ordinamento italiano, era quello di cui all'art. 185 bis del codice penale militare di guerra.
Anatomia del reato di tortura. Riflessi attuali e conseguenze processuali.
chiarini giovanni
Co-primo
2019-01-01
Abstract
Co-author Avv. Alessandro Continiello. Con questo breve scritto si vuole approfondire tale nuova fattispecie di reato, che è stata oggetto di varie polemiche, sia da parte della dottrina che da parte dell’opinione pubblica e politica. La sua introduzione nel nostro ordinamento ha luogo con la legge 14 luglio del 2017 numero 110, che ha recepito, con enorme ritardo, le indicazioni contenute nell'ormai risalente, ma attualissima, Convenzione di New York del 1984 . Nella predetta Convenzione si faceva infatti riferimento ai principi generali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, per quanto concerne il “riconoscimento dei diritti uguali e inalienabili della famiglia umana” quale fondamento della libertà e della giustizia.Nello specifico, in virtù dell’articolo 55 della Carta, gli Stati sono tenuti “a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, alla luce dell’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo nonché dell’articolo 7 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Tale fattispecie viene introdotta nel codice penale per colmare un vuoto, in quanto, prima della sua entrata in vigore, l'unico reato previsto in punizione della tortura, nell'ordinamento italiano, era quello di cui all'art. 185 bis del codice penale militare di guerra.File | Dimensione | Formato | |
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