E' condivisibile la massima secondo la quale la riscossione dell'imposta accertata con avviso divenuto defintivo a seguito dell'estinzione del processo deve avvenire entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973. Essa desta, però, più di una perplessità sia per la sua incoerenza con il sistema dell'attuazione dei tributi sia per gli inconvenienti pratici che comporta.
Termine per la riscossione dopo l'estinzione del processo tributario
Canè, D
2015-01-01
Abstract
E' condivisibile la massima secondo la quale la riscossione dell'imposta accertata con avviso divenuto defintivo a seguito dell'estinzione del processo deve avvenire entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973. Essa desta, però, più di una perplessità sia per la sua incoerenza con il sistema dell'attuazione dei tributi sia per gli inconvenienti pratici che comporta.File | Dimensione | Formato | |
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