E' apprezzata la massima giurisprudenziale secondo la quale la cartella di pagamento, relativa a somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato, deve essere notificata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R.n. 602/1973. Non trova infatti applicazione il più ampio termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. in tema di actio iudicati, poiché la sentenza tributaria non condanna il contribuente al pagamento, ma annulla o conferma l’atto impugnato

Actio iudicati e termine per la riscossione dei tributi

Canè, D
2017-01-01

Abstract

E' apprezzata la massima giurisprudenziale secondo la quale la cartella di pagamento, relativa a somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato, deve essere notificata entro il termine decadenziale previsto dall'art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R.n. 602/1973. Non trova infatti applicazione il più ampio termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. in tema di actio iudicati, poiché la sentenza tributaria non condanna il contribuente al pagamento, ma annulla o conferma l’atto impugnato
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