È da accogliere con favore l’applicazione, nel processo tributario, del principio secondo cui la sentenza priva della sola sottoscrizione del presidente o del relatore, che sia ragionevole presumere frutto di semplice dimenticanza, è affetta da nullità sanabile. Difatti, l’omessa sottoscrizione della sentenza di primo grado determina conseguenze particolarmente gravose per il contribuente: la definitività-inoppugnabilità dell’atto e la reviviscenza della sua esecutività. L’insufficiente sottoscrizione, invece, non comporta la nullità-inesistenza della sentenza e, secondo la Commissione tributaria regionale di Milano, è sanata dalla proposizione dell’appello, con il quale siano dedotti anche motivi e conclusioni di merito
In tema di omessa e insufficiente sottoscrizione della sentenza tributaria
Canè, D.
2017-01-01
Abstract
È da accogliere con favore l’applicazione, nel processo tributario, del principio secondo cui la sentenza priva della sola sottoscrizione del presidente o del relatore, che sia ragionevole presumere frutto di semplice dimenticanza, è affetta da nullità sanabile. Difatti, l’omessa sottoscrizione della sentenza di primo grado determina conseguenze particolarmente gravose per il contribuente: la definitività-inoppugnabilità dell’atto e la reviviscenza della sua esecutività. L’insufficiente sottoscrizione, invece, non comporta la nullità-inesistenza della sentenza e, secondo la Commissione tributaria regionale di Milano, è sanata dalla proposizione dell’appello, con il quale siano dedotti anche motivi e conclusioni di meritoFile | Dimensione | Formato | |
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