Si commenta l'ordinanza n. 271/2018, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Parma ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 14, D.Lgs. n. 23/2011, nella parte in cui prevede la deducibilità parziale al 20 per cento dell’IMU dal reddito rilevante ai fini IRES/IRPEF, per contrasto con l’art. 53 Cost. Si rileva che la parziale indeducibilità dell’IMU configge sia con il principio di capacità contributiva sia con il principio di uguaglianza tributaria e non è giustificata nemmeno dall'esigenza di garantire il coordinamento tra finanza statale e locale.
Sulla deduzione di imposta da imposta: l’indeducibilità dell’IMU dall’imposta sui redditi delle società davanti alla Corte costituzionale
Canè, D
2018-01-01
Abstract
Si commenta l'ordinanza n. 271/2018, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Parma ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 14, D.Lgs. n. 23/2011, nella parte in cui prevede la deducibilità parziale al 20 per cento dell’IMU dal reddito rilevante ai fini IRES/IRPEF, per contrasto con l’art. 53 Cost. Si rileva che la parziale indeducibilità dell’IMU configge sia con il principio di capacità contributiva sia con il principio di uguaglianza tributaria e non è giustificata nemmeno dall'esigenza di garantire il coordinamento tra finanza statale e locale.File | Dimensione | Formato | |
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