Con sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, nel processo tributario, è ammissibile l’impugnazione immediata della cartella di pagamento (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza per il tramite dell’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione. La sentenza è stata accolta con favore, perché sembra ampliare le possibilità di tutela del contribuente in situazioni sovente delicate. In nome di questo bisogno di giustizia, però, si sovvertono tutte le regole processuali: si svaluta l’art. 19 per affermare che gli atti tributari possono impugnarsi subito, e a prescindere dalla notifica, e s’impiega la teoria dell’impugnazione facoltativa per salvare il contribuente, che decida di non impugnare l’atto non notificato, dal suo consolidamento. Rimane, a tratti, la sensazione di una decisione “necessitata”, perché maturata sull’errato presupposto che non via sia tutela dopo la (omissione della) cartella

Sulla impugnabilità, nel processo tributario, di atti non notificati

Canè, D
2016-01-01

Abstract

Con sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, nel processo tributario, è ammissibile l’impugnazione immediata della cartella di pagamento (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza per il tramite dell’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione. La sentenza è stata accolta con favore, perché sembra ampliare le possibilità di tutela del contribuente in situazioni sovente delicate. In nome di questo bisogno di giustizia, però, si sovvertono tutte le regole processuali: si svaluta l’art. 19 per affermare che gli atti tributari possono impugnarsi subito, e a prescindere dalla notifica, e s’impiega la teoria dell’impugnazione facoltativa per salvare il contribuente, che decida di non impugnare l’atto non notificato, dal suo consolidamento. Rimane, a tratti, la sensazione di una decisione “necessitata”, perché maturata sull’errato presupposto che non via sia tutela dopo la (omissione della) cartella
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Canè_Sulla impugnabilita, nel processo tributario, di atti non notificati_GIURIT_00142441_2016_08-09_1983.pdf

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